F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 09 Maggio 2011 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. CITTÀ DI PONTEDERA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA EFFETTIVA CON DECORRENZA IMMEDIATA IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE, ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORCOLI/CITTÀ DI PONTEDERA DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 09 Maggio 2011
2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. CITTÀ DI PONTEDERA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA EFFETTIVA CON DECORRENZA IMMEDIATA IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE, ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORCOLI/CITTÀ DI PONTEDERA DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011)
Al termine della gara Forcoli/Pontedera del 3.4.2011, uno degli assistenti dell’arbitro veniva colpito, mentre faceva rientro negli spogliatoi, da alcune pietre di piccole dimensioni lanciate da parte dei sostenitori della squadra ospite (Pontedera), sostenitori, poi, che riuscendo ad aprire un varco nella rete di recinzione, si introducevano nello spazio antistante gli spogliatoi tentando di aggredire alcuni calciatori della società Forcoli. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. .n 142 del 6.4.2011), considerata altresì la recidiva richiamata ai Com. Uff. nn. 35, 75 e 114, sanzionava la società con la squalifica del campo per 1 gara, con decorrenza immediata, da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse oltre all’ammenda di € 2.000,00. Proponeva impugnazione la società Pontedera chiedendo l’annullamento della squalifica del campo e la riduzione dell’ammenda, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da comportare una sanzione così afflittiva. Sottolineava la società Pontedera che solo un esiguo numero di tifosi si era resa responsabile dei disordini a fronte dei circa 800 tifosi presenti e che comunque doveva essere considerato il fatto che la Società aveva posto in essere ogni possibile sistema idoneo ad evitare le intemperanze dei propri tifosi, così come anche attestato dalla dichiarazione dal rappresentante del Commissariato di Polizia di Pontedera. Rilevava ancora la società Pontedera che, in considerazione del fatto che l’incontro si svolgeva in campo avverso, doveva essere apprezzata una particolare attenuazione della propria responsabilità con riconoscimento dell’attenuante. Infatti, giocando in campo avverso, non aveva potuto prendere tutti i provvedimenti atti a controllare la propria tifoseria. Evidenziava infine come per fatti ben più gravi erano state emesse sanzioni di minor portata assai meno afflittiva e comunque la decorrenza immediata della squalifica del campo, comportava un rilevantissimo pregiudizio essendo oltremodo difficoltoso reperire in un arco temporale così ristretto un campo di gioco disponibile. Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia infondato. In primo luogo occorre porre rilievo che ove anche effettivamente la società Pontedera possa aver fornito prova di aver adottato un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi, in realtà ciò non ha scongiurato l’accadimento di incidenti così come evidenziano i numerosi precedenti a carico della Società medesima, conseguenti ad intemperanze della sua tifoseria. Fatta questa premessa, si osserva infatti che, pur giocando in trasferta, la società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto comunque del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all’interno dell’impianto sportivo nell’ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa. A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto del rappresentante federale sono realmente accaduti ed in questo quadro significativo e peculiare pericolo e vulnus ai rappresentanti della Federazione, sono stati determinati dal lancio di oggetti che hanno attinto uno degli ufficiali di gara nonché dalla messa in pericolo degli atleti nell’ambito del tentativo di aggressione perpetrato anche solo da 5 soggetti. Il tutto altresì considerati i peculiari precedenti specifici. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’ U.S. Città di Pontedera S.S.D. di Pontedera (Pisa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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