F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 09 Maggio 2011 3. RICORSO DEL CALCIATORE LA CAVA MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA GAETA/CALCIO POMIGLIANO DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 09 Maggio 2011 3. RICORSO DEL CALCIATORE LA CAVA MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA GAETA/CALCIO POMIGLIANO DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011) Il calciatore La Cava Mario proponeva ricorso avverso la sanzione squalifica per 4 gare effettive inflittagli seguito della gara Gaeta/Calcio Pomigliano del 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011). Dalle risultanze dell’istruttoria camerale, nonché dalla memoria prodotta dalla ricorrente, non emergono elementi sufficienti a riformare in toto la decisione del Giudice di prime cure, ma nello stesso tempo questa Corte ritiene di poter accogliere l’attenuante della provocazione in quanto un calciatore della squadra avversaria, uscendo dapprima dal campo di gioco dopo essersi tolto la maglia, seguiva il reclamante nei pressi degli spogliatoi provocandolo ripetutamente. Talchè nell’accoglimento parziale del reclamo ex art. 37 C.G.S. questa Corte ritiene congrua la riduzione della sanzione nella misura di giornate 3 riportando il fatto nella fattispecie della condotta violenta. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore La Cava Mario, riduce la squalifica a 3 gare effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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