F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 09 Maggio 2011 4. RICORSO U.S.D. CALCIO RUDIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FORLANI CRISTIAN SEGUITO GARA U.S.D. CALCIO RUDIANESE/BORGO A BUGGIANO DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 09 Maggio 2011
4. RICORSO U.S.D. CALCIO RUDIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FORLANI CRISTIAN SEGUITO GARA U.S.D. CALCIO RUDIANESE/BORGO A BUGGIANO DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011)
Visto il ricorso proposto dalla U.S.D. Calcio Rudianese avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011, con cui al calciatore della detta società, signor Cristian Forlani, è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 gare effettive a seguito della gara Calcio Rudianese/Borgo a Buggiano svoltasi a Rudiano il 20.3.2011;
vista la decisione impugnata;
visti tutti gli atti;
considerato che:
- il detto calciatore veniva espulso al 18’ del secondo tempo;
- nel rapporto dell’arbitro viene detto che, mentre il gioco era in svolgimento, il calciatore Cristian Forlani “colpiva un avversario all’interno dell’area di rigore con uno schiaffo facendolo rovinare per terra e creandogli un vistoso arrossamento sulla guancia destra”; - la sanzione irrogata è così motivata: “per avere a gioco in svolgimento colpito con uno schiaffo al viso un calciatore avversario, il quale cadeva a terra e riportava un vistoso arrossamento sulla zona colpita”; - la società ricorrente sostiene che “lo schiaffo è avvenuto involontariamente per il movimento repentino dell’avversario, scattato a gioco in svolgimento dalla parte opposta al braccio teso” e che “la mano ha colpito senza causa volontaria il viso dell’atleta”; chiede, inoltre, di considerare “la buona fede dell’atleta rudianese, da anni sui campi sempre di esempio per tutti i compagni nel comportamento etico leale e positivo” e conclude, infine, per la riduzione della sanzione non dovuta a volontarietà; ritenuto che: - il Codice di Giustizia Sportiva prevede la sanzione minima della squalifica per 3 giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti” (art. 19, comma 4, lett. b), mentre prescrive la sanzione minima di due giornate “in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” (art. 19, comma 4, lett. a); - in considerazione delle peculiari circostanze dell’accaduto e della probabile involontarietà dello schiaffo avvenuto a gioco in svolgimento, quanto commesso dal calciatore della società ricorrente non configura una “condotta violenta” ma solo una “condotta gravemente antisportiva”; - in conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte e, in riforma della decisione impugnata, la sanzione della squalifica irrogata va ridotta a due gare, con la conseguente restituzione della tassa; Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Calcio Rudianese di Rudiano (Brescia) riduce a 2 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Forlani Cristian. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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