F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 09 Maggio 2011 1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FABRIZIO ANZALONE SEGUITO GARA CARRARESE/CELANO OLIMPIA DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 09 Maggio 2011 1) RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FABRIZIO ANZALONE SEGUITO GARA CARRARESE/CELANO OLIMPIA DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al giocatore Fabrizio Anzalone, in relazione a quanto avvenuto durante la gara Carrarese/Celano Olimpia del 13.3.2011. Avverso tale provvedimento la “Carrarese Calcio” S.r.l. di Carrara ha preannunziato reclamo, con procedura d’urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.3.2011, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Trasmessi gli atti richiesti ed istruito il reclamo con fissazione della data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 29.3.2011, ha inoltrato formale manifestazione di volontà di rinuncia all’azione. La Corte, preso atto di quanto precede e premesso che, ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, queste ultime che non si rinvengono nel caso in esame), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara), dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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