F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 09 Maggio 2011 2) RECLAMO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRITIUM/CALCIO LECCO DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 22.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 09 Maggio 2011 2) RECLAMO DEL CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRITIUM/CALCIO LECCO DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 22.3.2011) Con preannuncio di reclamo del 23.3.2011, la società “Calcio Lecco 1912” S.p.A., di Lecco, in persona del suo presidente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 29.3.2011. Istruito il ricorso, è stata fissata l’odierna discussione, avvenuta con la partecipazione dell’avv. Luisa Delle Donne, quale rappresentante della reclamante. Nella memoria della società “Calcio Lecco 1912” si contrasta la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico le ha inflitto la sanzione dell’ammenda di €. 1.500,00 “perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni e facevano esplodere, prima dell’inizio della gara, tre petardi di notevole potenza; gli stessi durante l’incontro facevano esplodere un petardo, senza conseguenze”. A sostegno della richiesta di annullamento della sanzione la società invoca l’erroneità della decisione assunta, in quanto gli episodi descritti non sarebbero avvenuti, come ritenuto dal giudice di prime cure, all’interno dell’impianto sportivo ma nelle immediate vicinanze di esso. La società non condivide, poi, la certezza del giudicante sulla riconducibilità degli episodi incriminati a tifosi del Lecco, privi di biglietto e di “tessera del tifoso”, presenti all’esterno dello stadio. Ci si duole, da ultimo, del fatto che il Giudice Sportivo non avrebbe dato significativo rilievo alle misure adottate dalla medesima società, in ottemperanza a specifica ordinanza del prefetto di Milano (relativa al divieto di vendita di biglietti ai tifosi del Lecco non in possesso della tessera del tifoso) e all’assenza di episodi similari all’interno dello stadio. In ogni caso si reputa eccessivamente onerosa la sanzione inflitta. La Corte visti i rapporti del Commissario di campo e del Sostituto procuratore federale; - ritenuto che non può evocarsi in dubbio che durante l’avvenimento sportivo preso in considerazione dal Giudice di prime cure siano avvenuti gli episodi in contestazione, della cui oggettiva gravità non può dubitarsi; - considerato che, diversamente da quanto affermato dalla reclamante, non può neanche revocarsi in dubbio che gli autori delle esplosioni di pericolosi petardi debbano essere ricercati tra i tifosi della “Calcio Lecco 1912” S.p.A., attesa l’indubbia rilevanza fidefaciente delle dichiarazioni rese dal responsabile dell’ordine pubblico; - ritenuto, altresì, che l’errore in cui è incorso il Giudice Sportivo può essere reputato come mera imprecisione descrittiva, talché la sanzione comminata ben si attaglia all’episodio nella sua effettiva verificazione, anche in considerazione del fatto che la sua gravità è oggettiva, al pari della sua ascrivibilità a soggetti del cui comportamento – ancorché in sede esterna – deve essere chiamata a rispondere la società di riferimento, ex art. 4 C.G.S.; - valutato che non possono ritenersi sussistenti le condizioni esimenti previste dall’art. 13 C.G.S. in quanto non si sono concretizzate, congiuntamente, tre delle circostanze previste in detta norma respinge il ricorso in epigrafe proposto dalla “Calcio Lecco 1912” S.p.A. di Lecco. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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