F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 09 Maggio 2011 3) RECLAMO DELL’A.S. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DIAW DOUDOU SEGUITO GARA FOGGIA/ATLETICO ROMA DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 22.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 09 Maggio 2011 3) RECLAMO DELL’A.S. ATLETICO ROMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DIAW DOUDOU SEGUITO GARA FOGGIA/ATLETICO ROMA DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 22.3.2011) La società reclamante contesta la complessiva entità della sanzione irrogata al calciatore. A sostegno dell’impugnativa, deduce, in particolare, che, mentre una delle 3 giornate di squalifica consegue, automaticamente, alla espulsione, le altre 2 giornate, riferite alle “frasi offensive rivolte all’arbitro”, costituiscono una sanzione eccessiva e sproporzionata, in relazione alla concreta vicenda e al contesto in cui essa si colloca. Il ricorso è parzialmente fondato. In punto di fatto, le relazioni degli organi federali, acquisite agli atti, evidenziano, univocamente, che il calciatore Diaw Doudou, nel corso della partita, è stato ripetutamente bersagliato da cori di discriminazione razziale. Ciò è avvenuto, in particolare, proprio in occasione dell’ultimo fallo commesso dal calciatore, che ha determinato la seconda ammonizione e l’espulsione. In tale contesto, le frasi rivolte all’arbitro, subito dopo l’espulsione, seppure risultino intrinsecamente ingiuriose, manifestano un disvalore meno rilevante di quello ritenuto dal giudice di primo grado. Le parole indicate nel referto provengono, infatti, da un soggetto sottoposto ad una indebita pressione psicologica, strettamente correlata alla condotta illecita e offensiva del pubblico sostenitore della squadra di casa. In questa cornice di riferimento, il comportamento del calciatore deve essere senz’altro censurato, ma il collegio ritiene congruo rideterminare la sanzione complessivamente irrogata, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, nella misura di 2 giornate di squalifica ed € 1.000,00 di ammenda, anziché in 3 giornate di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Atletico Roma F.C. di Roma, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Diaw Doudou in 2 giornate effettive di gara ed ammenda di € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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