F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 09 Maggio 2011 4) RECLAMO DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/ATLETICO ROMA DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 22.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 277/CGF del 09 Maggio 2011
4) RECLAMO DELL’U.S. FOGGIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/ATLETICO ROMA DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 22.3.2011)
La reclamante sostiene, in primo luogo, che i contestati episodi riguardanti i cori inneggianti alla discriminazione razziale andrebbero fortemente ridimensionati, in considerazione della condotta complessivamente serbata dalla società e da esponenti istituzionali della città di Foggia. La tesi difensiva non è condivisibile. È vero, infatti, che la società, al verificarsi dei fatti, ha diffuso, mediante l’impianto di amplificazione dello stadio, un messaggio volto a censurare la condotta del pubblico. Nondimeno, non risulta che, in seguito a tale iniziativa, vi sia stata una netta e puntuale dissociazione da parte degli spettatori, rispetto ai cori discriminatori. Parimenti, la circostanza che il sindaco del comune di Foggia abbia formalmente stigmatizzato il comportamento discriminatorio tenuto dal pubblico, con una lettera rivolta anche agli organi federali, manifesta senz’altro l’integrità civile e sociale della comunità locale e l’impegno degli amministratori comunali in senso antidiscriminatorio, ma non è idonea a far emergere una chiara dissociazione della maggioranza del pubblico presente alla partita nei riguardi dei comportamenti censurati dal Giudice Sportivo. In secondo luogo, la società ricorrente deduce che il lancio di oggetti nel campo non sarebbe stato ispirato dall’intento di arrecare danni personali e, pertanto, non meriterebbe il trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di primo grado. Neanche questo motivo di gravame merita condivisione. I lanci di oggetti, adeguatamente segnalati dai rapporti acquisiti agli atti, risultano, comunque, passibili di censura, anche a prescindere dall’obiettivo effettivamente perseguito dagli autori materiali della condotta. Comunque, non sembra affatto dimostrato che tali lanci non fossero finalizzati a colpire la terna arbitrale o i giocatori in campo. Semmai, la pericolosità delle condotte risulta, oggettivamente, dalla circostanza che un addetto federale sia stato attinto a una gamba da una bottiglietta semipiena. Da ultimo, per escludere o limitare la responsabilità della società, non rileva la circostanza che le bottiglie siano state introdotte nello stadio dai tifosi. Infatti, è compito della società verificare che non si realizzino condotte pericolose per l’incolumità delle persone e che, comunque, possano interferire sul regolare svolgimento della gara. In definitiva, quindi, l’impugnata decisione del giudice sportivo deve essere integralmente confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Foggia S.p.A. di Foggia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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