F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 04 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 10 Maggio 2011 3) ATTO DI INTERVENTO FALLIMENTO F.C. CATANZARO S.P.A. NEL RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ POMEZIA S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 4 C.G.S., ASCRITTA CON NOTA DI DEFERIMENTO N. 6600/901PF/10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011 AL SIG. MAURIZIO SCHIAVON, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POMEZIA CALCIO S.R.L. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 04 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 10 Maggio 2011 3) ATTO DI INTERVENTO FALLIMENTO F.C. CATANZARO S.P.A. NEL RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ POMEZIA S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 4 C.G.S., ASCRITTA CON NOTA DI DEFERIMENTO N. 6600/901PF/10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011 AL SIG. MAURIZIO SCHIAVON, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POMEZIA CALCIO S.R.L. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.4.2011) Con atto del 20.4.2011 il Curatore del Fallimento della F.C. Catanzaro S.p.A., avuta notizia della pendenza di reclamo, promosso dal Procuratore Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 75/CDN del 7.4.2011) con la quale era stata irrogata alla società Pomezia S.r.l. la penalizzazione di 15 punti nella classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, ha richiesto di intervenire nel relativo procedimento assumendo di essere terzo portatore di interessi indiretti di cui al combinato disposto degli artt. 41, comma 7, e 33, comma 3, C.G.S. Alla seduta del 4.5.2011, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite – è comparso il difensore della su citata Curatela, insistendo nelle formulate istanze. Osserva questa Corte che l'istanza non può trovare accoglimento atteso che, contrariamente a quanto dedotto dalla Curatela Fallimentare, l'art. 41, comma 7, C.G.S., che regolamenta il procedimento per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica, facoltizza nei soli casi di illecito sportivo, ex art. 33, comma 3, C.G.S., a proporre reclamo i terzi portatori di interessi indiretti. Facoltà che, per contro, non è prevista in materia gestionale ed economica. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile l’atto di intervento come sopra proposto dal Fallimento F.C. Catanzaro S.p.A. di Catanzaro.
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