F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 04 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 10 Maggio 2011 4) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ POMEZIA S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 4 C.G.S., ASCRITTA CON NOTA DI DEFERIMENTO N. 6600/901PF/10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011 AL SIG. MAURIZIO SCHIAVON, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POMEZIA CALCIO S.R.L. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.4.2011) 5) RICORSO DEL POMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. MAURIZIO SCHIAVON, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POMEZIA S.R.L. – NOTA N. 6600/901PF/10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.4.2011) 6) RICORSO DEL SIG. SCHIAVON MAURIZIO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 E AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 4 C.G.S. – NOTA N. 6600/901PF/10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 04 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 279/CGF del 10 Maggio 2011 4) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ POMEZIA S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 4 C.G.S., ASCRITTA CON NOTA DI DEFERIMENTO N. 6600/901PF/10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011 AL SIG. MAURIZIO SCHIAVON, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POMEZIA CALCIO S.R.L. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.4.2011) 5) RICORSO DEL POMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SIG. MAURIZIO SCHIAVON, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POMEZIA S.R.L. - NOTA N. 6600/901PF/10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.4.2011) 6) RICORSO DEL SIG. SCHIAVON MAURIZIO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ POMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 E AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 4 C.G.S. - NOTA N. 6600/901PF/10-11/SP/BLP DEL 21.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.4.2011) Con ricorso del 14.4.2011, il Procuratore Federale ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 75/CDN) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, conseguentemente al deferimento del 21.3.2011 a carico del signor Schiavon Maurizio, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della società Pomezia S.r.l., ha irrogato a quest'ultima la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica generale, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2010/2011. Avverso la stessa decisione hanno proposto distinti ricorsi la società Pomezia S.r.l. ed il signor Schiavon Maurizio. Con i motivi scritti il Procuratore Federale, ritenuta la sanzione non commisurata alla gravità dei fatti contestati, ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la retrocessione della società Pomezia S.r.l. all'ultimo posto in classifica del campionato 2010/2011 già richiesta in primo grado. La società Pomezia S.r.l., con i motivi scritti, ai quali per brevità ci si riporta, ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, il proscioglimento da ogni addebito ed in subordine, in applicazione al caso di specie dell'art. 8, comma 1 o 2, C.G.S., la sanzione dell'ammenda con diffida; in ulteriore subordine, previa concessione delle attenuanti del caso, la riduzione della sanzione in misura inferiore ai 15 punti di penalizzazione irrogati in prime cure. Il signor Schiavon Maurizio, con i motivi scritti, ai quali per brevità ci si riporta, ha chiesto, previa concessione delle attenuanti del caso, la riduzione in misura inferiore della sanzione irrogatagli in prime cure. Alla seduta del 4.5.2011, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite – è comparso il sostituto del Procuratore Federale il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità, con ulteriore richiesta di rigetto degli avversi ricorsi. E', altresì, comparso il difensore della società Pomezia S.r.l. e del signor Schiavon Maurizio, il quale, illustrati i motivi scritti, ha concluso in conformità. Si rileva, preliminarmente, che i distinti ricorsi, contraddistinti dai numeri 442 – 444 – 445, proposti separatamente contro la stessa decisione, debbono essere riuniti, attesa la loro connessione oggettiva. Ciò premesso, osserva questa Corte che il ricorso del Procuratore Federale è fondato e deve essere accolto. La Commissione Disciplinare Nazionale, infatti, pur ritenuti integrati i fatti contestati (ottenimento, mediante il deposito di documentazione contabile falsa, del ripescaggio della società Pomezia S.r.l. al Campionato 2010/2011 di Lega Pro - Seconda Divisione) e pur nella sussistenza della violazione dell'art. 8, comma 4, C.G.S., ha irrogato la sanzione non afflittiva della penalizzazione di 15 punti nella classifica generale 2010/2011, obiettivamente incongrua e, comunque, lesiva di un generale principio di giustizia sostanziale, atteso che, con il deposito di documentazione contabile falsa, la società Pomezia S.r.l. ha potuto conseguire il ripescaggio nel Campionato 2010/2011 di Lega Pro – Seconda Divisione, così acquisendo il diritto di partecipare ad una competizione alla quale, non avendone titolo, non avrebbe potuto prendere parte. Hanno, pertanto, pregio le doglianze del Procuratore Federale il quale ha, altresì, eccepito che alla luce della attuale posizione in classifica si consentirebbe, con ogni probabilità, alla società Pomezia S.r.l. la permanenza ad una competizione alla quale non avrebbe avuto il diritto di partecipare, anche in considerazione di quanto disposto dal Com. Uff. n. 73/A del 10.8.2010 che disciplina i criteri di diretta retrocessione al Campionato Nazionale di Serie D. Quanto ai distinti ricorsi della società Pomezia S.r.l. e del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore signor Schiavon Maurizio, gli stessi sono del tutto privi di fondamento e debbono essere rigettati. Con motivazione esaustiva, che, in parte qua, questa Corte condivide e dalla quale non intende discostarsi, la Commissione Disciplinare Nazionale, con il supporto della documentazione agli atti, ha verificato che i versamenti di € 740.000,00 e € 330.000,00, asseritamente eseguiti dal Socio unico signor Panunzio Michele per consentire la capitalizzazione della società finalizzata al ripescaggio nel citato Campionato, non erano mai stati accreditati sul conto corrente bancario della società, alla cui domanda del 23.7.2010 era stata allegata la relativa contabile riferita al finanziamento, all'evidenza ritenuta indispensabile ai fini del suo accoglimento. Ciò nella consapevolezza della inidoneità, puntualmente segnalata dalla CO.VI.SO.C, della capitalizzazione autonomamente avvenuta già in epoca precedente, mediante il conferimento del 100% del capitale della società “Pomezia Società Agricola a Responsabilità Limitata”. Circostanza, questa, che aveva indotto la società ricorrente, in previsione della domanda di ripescaggio, ad effettuare un finanziamento socio in conto futuro aumento di capitale sociale sopra evidenziato, con contestuale dichiarazione di postergazione, mai accreditato sul conto corrente societario. Giova, infatti, rilevare che il 23.7.2010 la Pomezia S.r.l. aveva depositato alla CO.VI.SO.C la documentazione relativa al rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari ai fini del ripescaggio, unitamente al verbale assembleare 21.7.2010 per il ripianamento delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31.5.2010, pari ad € 1.047.253,02 necessario per il superamento di quanto previsto dall'art. 2482 C.C.. Ripianamento che, come sopra evidenziato, era stato effettuato mediante conferimento a patrimonio della società “Pomezia Società Agricola a Responsabilità Limitata” il cui valore economico era stato stimato in un importo massimo di € 1.080.000,00. Epperò, contestualmente al deposito di cui sopra la CO.VI.SO.C (v. nota 18.2.2011), richiesta di un parere circa l'efficacia di detto conferimento, aveva segnalato che l'operazione non era consentita, essendo incompatibile con l'art. 3 dello Statuto Sociale non potendosi configurare la partecipazione in una società agricola come attività “connessa con il proprio atto sociale”, invitando, di conseguenza, la società Pomezia S.r.l., per il tramite del suo Consulente, ad effettuare una ricapitalizzazione mediante mezzi propri; il che era stato effettuato il 23.7.2010, con un primo finanziamento soci in conto futuro aumento di capitale di € 740.000,00, ed il successivo 27.7.2010, con un ulteriore finanziamento di € 330.000,00, entrambi con contestuali dichiarazioni di postergazione e con allegate ricevute bancarie. In data 29.7.2010 la CO.VI.SO.C, preso atto della prodotta documentazione, esprimeva parere favorevole al ripescaggio della società Pomezia S.r.l. al Campionato di Seconda Divisione 2010/2011.Nel corso della verifica trimestrale del 22.12.2010 e di una successiva indagine istruttoria emergeva, però, che i su citati versamenti non erano mai stati accreditati sul C/C bancario della società. Conseguendo che per effetto della illecita condotta, concretizzatasi attraverso la produzione di documentazione contabile falsa, la società Pomezia S.r.l. aveva ottenuto, non avendone titolo, il ripescaggio al Campionato 2010/2011 di Lega Pro – Seconda Divisione. Per questi motivi la C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4), 5) e 6) come sopra rispettivamente proposti dalla Procura Federale, dal Pomezia s.r.l. di Pomezia (Roma) e dal signor Maurizio Schiavon: - accoglie il ricorso della Procura Federale, e per l’effetto, annulla la delibera impugnata ed infligge alla Società Pomezia s.r.l. la sanzione della retrocessione all’ultimo posto classifica del Campionato in corso. - respinge gli appelli del Pomezia s.r.l. e del signor Maurizio Schiavon e dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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