F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 13 Maggio 2011 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. GIUSEPPE CAFFO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’U.S. VIBONESE CACIO E DELL’U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L., DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C) PAR. V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. PER NON AVER PROVVEDUTO AL 14.2.2011, AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AI MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010 – NOTA N. 7107/1028PF10-11/SPBLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell’8.4.2011 2) RICORSO DEL SIG. CAFFO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETT. C) PAR. IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. – N. 7107/1028PF/0-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del l’8.4.2011) 3) RICORSO DELLA SIG.RA IMENEO RAFFAELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETT. C) PAR. IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. – N. 7107/1028PF/0-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del l’8.4.2011) 4) RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, NONCHÉ AL PROPRIO PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETT. C) PAR. IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. – N. 7107/1028PF/10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del l’8.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 283/CGF del 13 Maggio 2011 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. GIUSEPPE CAFFO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’U.S. VIBONESE CACIO E DELL’U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L., DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C) PAR. V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. PER NON AVER PROVVEDUTO AL 14.2.2011, AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AI MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010 – NOTA N. 7107/1028PF10-11/SPBLP DEL 30.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell’8.4.2011 2) RICORSO DEL SIG. CAFFO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETT. C) PAR. IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. – N. 7107/1028PF/0-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del l’8.4.2011) 3) RICORSO DELLA SIG.RA IMENEO RAFFAELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETT. C) PAR. IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. – N. 7107/1028PF/0-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del l’8.4.2011) 4) RICORSO DELL’U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, NONCHÉ AL PROPRIO PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85 LETT. C) PAR. IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. – N. 7107/1028PF/10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del l’8.4.2011) La CO.VI.SO.C segnalava alla Procura Federale con nota del 11.3.2011, n. 673 che la società di revisione Deloitte & Touche aveva evidenziato come la società sportiva Vibonese alla data del 14.2.2011 non aveva ancora provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS concernenti gli emolumenti di spettanza dei propri tesserati relativamente al I° trimestre (luglio – agosto-settembre 2010) in violazione di quanto previsto dall’art. 85, lett. c), paragrafo 4° e 5° N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. e all’art. 90, comma 2 N.O.I.F. così come già segnalato con precedente nota della CO.VI.SO.C stessa del 6.12.2010 n. 3855. Sulla scorta di detta ultima nota del 6.12.2010, era stato già aperto un procedimento a carico dei responsabili della società Vibonese (signor Caffo Giuseppe e la sig.ra Imeneo Raffaella), nonché della società Vibonese stessa, su deferimento della Procura Federale, culminato nella decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 53/CDN del 3.2.2011) con la quale erano state irrogate rispettivamente le sanzioni di mesi 1 di inibizione nei confronti del signor Caffo Giuseppe, nonché punti 1 di penalizzazione a carico della società Vibonese. In relazione alla nuova segnalazione della CO.VI.SO.C dell’11.3.2011, n. 673 il Procuratore Federale, con atto del 30.3.2011, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale i responsabili della società, il signor Caffo Giuseppe e la sig.ra Imeneo Raffaella – per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi appunto agli emolumenti dovuti ai propri tesserati riguardanti il I trimestre (luglio – agosto – settembre 2010), nonché la società Vibonese ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 C.G.S.. Fissata l’udienza, la Commissione Disciplinare Nazionale (cfr Com. Uff. n. 76 dell’8.4.2011) rigettava la richiesta della Procura sulla scorta del fatto che la normativa federale non prevedeva un’ipotesi di recidiva che si prolungava fino al II trimestre non potendo l’inadempimento relativo al I trimestre essere nuovamente punibile anche in considerazione della circostanza che per tale inadempienza esisteva un precedente giudicato della Commissione stessa. Proponeva impugnazione - con atto dell’11.4.2011, ritualmente comunicato alle controparti – la Procura Federale, la quale evidenziava che gli obblighi degli adempimenti previsti dalla normativa Federale permanevano in capo alle società sino ad ogni scadenza e fin tanto che le società non provvedevano all’effettivo adempimento; essendo la ratio della norma quella di garantire una stabilità finanziaria e patrimoniale anche a tutela del corretto adempimento dei debiti delle società. Sarebbe stato del resto del tutto illogico che le società, dopo la sanzione, avrebbero potuto mantenere una situazione debitoria pregressa fino al termine della stagione sportiva pur adempiendo regolarmente alle successive scadenze. Si costituivano gli interessati e la società con atti sostanzialmente analoghi che contrastavano la tesi della Procura Federale esposta nell’impugnazione evidenziando al riguardo l’assenza di una norma che prevedesse la punizione in siffatta ipotesi, essendo previsto nell’ordinamento (art. 10, comma 3 C.G.S.) unicamente il principio della recidiva a partire dal terzo trimestre nell’ipotesi di precedenti inadempimenti, non potendosi punire nuovamente lo stesso illecito trattandosi altrimenti di un bis in idem ma, di un nuovo illecito costituito dalla recidiva. Osserva questa Corte come l’impugnazione della Procura sia fondata. Il testo delle norme nel loro complesso sistematico vivere comportano della sanzioni per il mancato pagamento da accertarsi “……sino alla chiusura……” dei trimestri presi a riferimento. Il dato letterale comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi. Infatti, la locuzione citata “……sino alla chiusura……” ha portata affatto diversa rispetto a quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero “riferimento” ad un dato specifico e singolo trimestre. In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendosi delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti; chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. In detto ambito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi , la sanzione scatta nuovamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell’ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Del resto coglie nel segno l’affermazione della Procura di non lasciare all’arbitrio delle parti interessate eventuali scadenze non adempiute da saldare a discrezione degli obbligati. La difesa della società e dei soggetti incolpati che invoca l’applicazione della recidiva non ha apprezzabili margini di fondatezza poiché con la recidiva viene unicamente sanzionata la società già inadempiente che reitera il mancato pagamento nel trimestre successivo e con riferimento al detto nuovo trimestre; essendo del resto, seguendo la logica voluta dalle difese private, impossibile l’applicazione della recidiva nell’ipotesi in cui a partire dai trimestri successivi a quello relativo alla sanzione irrogata, gli obblighi relativi ai nuovi trimestri fossero stati regolarmente adempiuti. Non si tratta quindi di permanenza dell’illecito o di continuazione nell’illecito ma si tratta, si ribadisce, di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l’integrazione pertanto di una diversa violazione data appunto dal mancato adempimento nei termini fissati. Tutto ciò premesso la Corte accoglie il ricorso, riforma la decisione di I grado così accogliendo il deferimento della Procura Federale ed irroga la sanzione di mesi uno di inibizione al signor Giuseppe Caffo ed 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva a carico della società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. Per questi motivi la C.G.F., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3 e 4 come sopra rispettivamente proposti dal Procuratore Federale, dal signor Giuseppe Caffo, dalla signora Raffaella Imeneo e dalla società U.S. Vibonese Calcio S.r.l.: - accoglie il ricorso del Procuratore Federale e in riforma della delibera impugnata irroga al signor Giuseppe Caffo la sanzione dell’inibizione di mesi 1 e alla società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. quella della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva; - accoglie il ricorso del signor Giuseppe Caffo e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata; - accoglie il ricorso della signora Raffaella Imeneo e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata; - accoglie il ricorso della U.S. Vibonese Calcio S.r.l., e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata Dispone restituirsi le tasse reclamo dei ricorsi nn. 2, 3 e 4.
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