F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 04 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 23 Maggio 2011 12) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. BENIGNI ROBERTO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. E DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7321/1013PF10-11/SP/BLP DEL 4.4.2011, DELL’ART. 85, LETT. B) PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. PER NON AVER PROVVEDUTO AL 14.2.2011, AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AI MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 79/CDN del 18.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 04 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 23 Maggio 2011 12) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. BENIGNI ROBERTO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. E DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7321/1013PF10-11/SP/BLP DEL 4.4.2011, DELL’ART. 85, LETT. B) PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. PER NON AVER PROVVEDUTO AL 14.2.2011, AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AI MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 79/CDN del 18.4.2011) La CO.VI.SO.C segnalava alla Procura Federale, con nota dell’11.3.2011, che la società di revisione Deloitte & Touche aveva evidenziato come la società Ascoli Calcio, alla data del 14.2.2011, non aveva ancora provveduto, in violazione di quanto previsto dall’art. 85, lett. c), paragrafo 4° e 5° N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. e all’art. 90, comma 2 N.O.I.F., al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS concernenti gli emolumenti di spettanza dei propri tesserati relativamente al I° trimestre 2010 (luglio – agosto - settembre 2010), così come già segnalato con precedente nota, datata 6.12.2010, da parte della CO.VI.SO.C stessa, nonché del II° trimestre 2010 (ottobre – novembre – dicembre 2010). Sulla scorta della predetta nota del 6.12.2010, era stato già aperto un procedimento a carico dei responsabili della società Ascoli Calcio 1898 (signor Roberto Benigni, signor Massimo Collina e signora Silvia Benigni), nonché della società stessa, su deferimento della Procura Federale, culminato nella decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 52/CDN del 3.2.2011), con la quale erano state irrogate rispettivamente le sanzioni di mesi due di inibizione nei confronti del signor Roberto Benigni, nonché punti 1 di penalizzazione nei confronti della Ascoli Calcio 1898 S.p.A.. A seguito della nuova segnalazione della CO.VI.SO.C del 11.3.2011, il Procuratore Federale, con atto del 4.4.2011, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale: (i) i responsabili della società, signor Roberto Benigni, signor Massimo Collina e signora Silvia Benigni, per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, riguardanti il II° trimestre 2010 (ottobre, novembre e dicembre 2010), nonché per non aver ancora provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, riguardanti il I° trimestre 2010 (luglio – agosto-settembre 2010); (ii) la Ascoli Calcio 1898 S.p.A., sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 C.G.S.. Fissata l’udienza, la Commissione Disciplinare Nazionale (cfr Com. Uff. n. 76 dell’8.4.2011) (i) proscioglieva il signor Collina e la signora Benigni dagli addebiti loro iscritti, (ii) riteneva il signor Benigni, unitamente con la società, responsabile del mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti del II° trimestre 2010 e condannava gli stessi rispettivamente a 4 mesi di inibizione ed un punto di penalizzazione, (iii) rigettava la richiesta della Procura relativa alla responsabilità del signor Benigni per il mancato versamento, alla seconda scadenza, delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, riguardanti il I° trimestre 2010 (luglio – agosto-settembre 2010), in quanto la normativa federale prevede l’ipotesi di recidiva solo dal terzo trimestre e, pertanto, il comportamento in questione non poteva essere oggetto di sanzione. Proponeva impugnazione - con atto del 19.4.2011, contro la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui proscioglie il signor Benigni in relazione al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, riguardanti il I° trimestre 2010 (luglio – agosto-settembre 2010) – la Procura Federale, la quale evidenziava che gli obblighi degli adempimenti previsti dalla normativa Federale permanevano in capo alle società sino ad ogni scadenza e fin tanto che le società non provvedevano all’effettivo adempimento; essendo la ratio della norma quella di garantire una stabilità finanziaria e patrimoniale anche a tutela del corretto adempimento dei debiti delle società. E’, del resto, del tutto illogico che le società, dopo la sanzione, possano mantenere una situazione debitoria pregressa fino al termine della stagione sportiva, pur adempiendo regolarmente alle successive scadenze. Ciò posto, la Procura Federale chiedeva di comminare al signor Roberto benigni la sanzione di mesi uno di inibizione ed alla Società la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica generale. Si costituivano il signor Benigni e la società, i quali, definendo “persecutorio” il ricorso presentato dalla Procura Federale nei confronti di una società già molto sanzionata, insistevano sostenendo che la circostanza in questione era già stata oggetto di una decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e che, pertanto, non avrebbe potuto essere oggetto di un altro giudizio. Osserva questa Corte come l’impugnazione della Procura sia fondata. Il testo delle norme, nel loro complesso sistematico vivere, comportano della sanzioni per il mancato pagamento da accertarsi “……sino alla chiusura……” dei trimestri presi a riferimento. Il dato letterale comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi. Infatti, la locuzione citata “……sino alla chiusura……” ha portata affatto diversa rispetto a quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero “riferimento” ad un dato specifico e singolo trimestre. In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. A tal proposito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell’ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Non si tratta, quindi, di permanenza dell’illecito o di continuazione nell’illecito ma si tratta, si ribadisce, di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l’integrazione, pertanto, di una diversa violazione data, appunto, dal mancato adempimento nei termini fissati. Tutto ciò premesso, la Corte accoglie il ricorso, riforma la decisione di I grado, così accogliendo il ricorso della Procura Federale ed irroga la sanzione di mesi uno di inibizione al Sig. Roberto Benigni e di punti 1 di penalizzazione all’Ascoli Calcio 1898 S.p.A. nella classifica generale. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, e per l’effetto, annulla la delibera impugnata ed infligge al signor Benigni Roberto la sanzione della inibizione per mesi 1 e alla Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A. la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.
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