F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 04 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 25 Maggio 2011 1) RICORSO DEL SIGNOR D’AMBROSIO PIERINO AVVERSO LA REGOLARITÀ DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE VENETO TENUTASI IN DATA 16.10.2010
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 04 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 25 Maggio 2011
1) RICORSO DEL SIGNOR D’AMBROSIO PIERINO AVVERSO LA REGOLARITÀ DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE VENETO TENUTASI IN DATA 16.10.2010
Con reclamo del 21 ottobre 2010 Pierino D’Ambrosio, candidato alla carica di Presidente del Comitato Regionale Veneto, chiedeva l’annullamento – previa sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato – della deliberazione con la quale l’Assemblea straordinaria del 16 ottobre 2010, al termine dell’apposita votazione, aveva proclamato eletto alla carica presidenziale l’altro candidato Fiorenzo Vaccari; analoga richiesta di annullamento veniva effettuata in relazione agli atti prodromici e consequenziali. Quale effetto dell’accoglimento del proprio reclamo si chiedeva che venisse indetta una
nuova assemblea elettiva previa eventuale nomina di un commissario straordinario. Nel reclamo si indicava un duplice, articolato motivo di illegittimità. In primo luogo, si denunciava l’incompatibilità del candidato, poi eletto, Fiorenzo Vaccari rispetto alla carica di Presidente del Comitato Regionale Veneto in relazione a quanto previsto dall’art. 29 comma 5, dello Statuto Federale, sotto il profilo che egli si troverebbe “in permanente conflitto di interessi per ragioni economiche con l’organo” nel quale è stato eletto. E ciò perché il presidente eletto è altresì Presidente del consiglio di amministrazione di Calcio Veneto s.r.l., di cui è socio unico il Comitato Regionale Veneto: si lamenta al riguardo che Calcio Veneto s.r.l. amministrerebbe tutti gli aspetti economici di rilevanza per il Comitato Regionale Veneto, incluse le operazioni immobiliari. Con il secondo motivo si deduceva l’invalidità e l’illegittimità dell’Assemblea elettiva del 16 ottobre 2010 e derivativamente l’elezione del Vaccari. Tre specifici profili venivano indicati a suffragio del vizio. In primo luogo il reclamante si doleva della avvenuta costituzione, in locali attigui a quello di effettuazione delle operazioni di voto, di un vero e proprio ufficio elettorale non autorizzato per conto del Vaccari, verso tale locale molti votanti sarebbero stati condotti prima del voto. Si sottolineava come tale illegittima postazione costituisse un punto di passaggio obbligato per raggiungere la sala ufficiale delle votazioni. Analoga disponibilità di locali non era stata goduta dal reclamante.In secondo luogo si lamentavano irregolarità nelle deleghe nonché nella distribuzione ed utilizzazione di deleghe in bianco, che sarebbero state consegnate ed abusivamente riempite proprio nei locali elettorali illegittimamente utilizzati dal Vaccari. E infine, si censurava l’illegittima verifica dei poteri, senza titolo effettuata, in luogo dell’organo ufficiale, dall’ufficio elettorale illegittimamente costituito per conto del Vaccari. A tal proposito si segnalava la presenza nel locale da ultimo indicato di una macchina fotoriproduttrice destinata alla copiatura di documenti e deleghe. Il reclamante espressamente menzionava a conferma del proprio assunto, la circostanza che il Comissario Straordinario del Comitato Regionale Veneto ed il Presidente dell’Assemblea elettiva avrebbero direttamente accertato la sussistenza delle irregolarità prima descritte. Con memoria si costituiva il Presidente eletto Fiorenzo Vaccari il quale contestava in ogni parte il reclamo avversario, di cui chiedeva il rigetto. In particolare, escludeva la sussistenza di qualsiasi forma di incompatibilità data l’insussistenza di qualunque conflitto, e ricorrendo piuttosto l’ipotesi dell’identità di interessi, tra la posizione di Calcio Veneto s.r.l. e quella del Comitato Regionale Veneto. Il resistente escludeva, altresì, qualunque forma di anomalo svolgimento dell’assemblea elettiva sotto il profilo che il Vaccari si sarebbe limitato per semplici ragioni di comodità e senza alcun intento di esercitare pressioni sugli elettori a prendere in locazione onerosa un locale utile per l’attesa delle operazioni elettorali, attività non vietata da alcuna norma. Il resistente poneva poi in rilievo che nessuna irregolarità in materia di deleghe di voto è stata messa in essere né riscontrata, ma solo genericamente ed immotivatamente denunciata dall’altra parte: peraltro nella memoria si segnalava che era stato talmente elevato il divario di voti tra i due candidati (385 per il Vaccari e 277 per D’Ambrosio) che il risultato elettorale ben avrebbe potuto reggere a qualunque prova di resistenza. Ed infine veniva respinta la tesi di una pretesa illegittimità nell’attività di verifica dei poteri, denunciata senza alcun sostrato probatorio dalla controparte. Agli atti del procedimento veniva acquisito un esposto datato 25 ottobre 2010 inviato alla Procura Federale dagli avvocati Antonino De Silvestri e Diego Manente, nella rispettiva qualità di Commissario Straordinario del Comitato Regionale Veneto e di Presidente dell’Assemblea elettiva. In particolare, nell’esposto i sottoscrittori segnalavano fatti di cui dichiaravano essere venuti a conoscenza congiuntamente, disgiuntamente, direttamente per il tramite dei propri collaboratori, prima, durante e dopo le operazioni elettorali; essi aggiungevano che nei fatti esposti si riscontravano, loro avviso, violazioni disciplinari da parte di tesserati, il cui accertamento era sottoposto alla Procura Federale. Si narrava che, in vista delle elezioni il Commissario Straordinario aveva emanato una serie di disposizioni destinate a garantire il rispetto delle modalità di svolgimento delle operazioni di voto, nel presupposto che queste avrebbero visto la luce in “un contesto davvero poco sereno per gli strascichi conseguenti direttamente agli eventi posti alla base del disposto commissariamento con particolare incremento della conflittualità con l’avvicinarsi delle preannunciate elezioni” (pagina 2). Tra le disposizioni rilevanti si citavano le seguenti: che ogni dirigente di società avrebbe dovuto consegnare all’ufficio verifica poteri la documentazione ricevuta con plico postale raccomandato; che ogni delega avrebbe dovuto essere completata in ogni sua parte e firmata dal titolare del potere di rappresentanza; che ogni dirigente avrebbe dovuto esibire alla Commissione Verifica poteri l’originale del documento ufficiale indicato nella delega e una fotocopia dello stesso; che ogni dirigente avrebbe potuto al massimo ricevere due deleghe; che gli aventi diritto al voto avrebbero ricevuto dal collegio di garanzia un certificato suddiviso in due parti: rispettivamente per l’accredito alla partecipazione ai lavori assembleari e per il successivo ritiro delle schede; che nel caso di delegati da società diverse da quella di appartenenza essi avrebbero dovuto comunque consegnare anche la tessera plastificata necessaria per l’identificazione della società delegante. Gli esponenti proseguivano rilevando che il Commissario Straordinario aveva convocato prima dell’Assemblea (esattamente l’11 ottobre 2010) i due candidati alla Presidenza, alla presenza dell’Avvocato Manente e del Vice Commissario Megiolaro, allo scopo di assicurare “il trasparente e corretto svolgimento della competizione” e per concordare alcune modalità operative. Nel corso della riunione si riferiva che il candidato D’Ambrosio aveva chiesto espressamente al Vice Presidente di Lega di impedire che i delegati provinciali stazionassero “in zona elettorale” nonché la circostanza che i candidati si erano impegnati a non svolgere attività di propaganda nei locali dell’albergo in cui si sarebbero effettuate le votazioni. L’esposto proseguiva indicando che il candidato Vaccari aveva ripetutamente chiesto a personale dell’albergo di prendere in affitto una sala costituente passaggio obbligato per recarsi a quella deputata alle operazioni elettorali, ottenendo alla fine l’uso di una sala che egli aveva voluto fosse attrezzata con tavoli paralleli e con una fotocopiatrice. Di questa circostanza si era lamentato il giorno delle elezioni il candidato D’Ambrosio, che si doleva anche della esposizione di manifesti elettorali a favore dell’altro candidato. Appresa questa informazione il Commissario Straordinario ed il Vice si erano recati nel locale utilizzato dal Vaccari nel corso della compilazione di deleghe, alla presenza di una ventina di persone: nell’esposto si parlava a tal proposito di “plateale situazione di irregolarità”. Si aggiungeva che lo stesso Commissario aveva segnalato a cinque delegati provinciali l’inopportunità della loro presenza nella sala in questione. Del fatto il Commissario provvedeva ad informare il Presidente del Collegio di Garanzia Avvocato Manente e di aver fatto presente al candidato Vaccari che l’utilizzazione della sala era idonea a “creare confusione con l’ufficio verifica poteri” sentendosi rispondere che l’intento era solo quello di prestare collaborazione al Comitato Regionale. Nell’esposto venivano ulteriormente illustrati fatti che ad avviso dei sottoscrittori, sarebbero stati “ulteriormente indicativi dell’equivocità del contesto venutosi a creare”, quali episodi attinenti al rilascio o all’utilizzazione delle deleghe (vedi numero 12 dell’esposto). Tali episodi avrebbero ingenerato la convinzione che agli occhi di elettori e delegati si fosse creata notevole confusione tra l’attività ufficiale della Commissione Verifica Poteri e quella parallelamente posta in essere nella sala presa in affitto dal candidato Vaccari. Si dava poi comunicazione del diniego del rinvio dell’Assemblea, suggerito da Commissario Straordinario e Presidente del Collegio di Garanzia, motivatamente opposto dal Presidente di Lega che aveva osservato come fosse ormai venuto a scadenza il periodo di Commissariamento, con la conseguente inammissibilità di una dilazione del voto. Al momento della Costituzione
dell’Assemblea elettiva il Commissario Straordinario ne era stato nominato Presidente: egli aveva preliminarmente “avvertito il dovere di illustrare le anomalie riscontrate, facendole descrivere anche dallo stesso Presidente del Collegio di Garanzia”, aggiungendo che “l’Assemblea elettiva si sarebbe tenuta sub iudice”. Ed infine, si narrava che, di fronte alla lenta esecuzione delle operazioni di voto il candidato Vaccari aveva, alterato, chiesto agli incaricati di distribuire senza indugio ed ulteriori verifiche le schede elettorali. In conclusione, i sottoscrittori dell’esposto, nel presupposto che nei fatti enunciati ricorressero violazioni della norma di cui all’art. 1, C.G.S., chiedevano alla Procura Federale di verificare se vi fossero state irregolarità nel procedimento di raccolta delle deleghe, nell’utilizzazione di un locale attiguo a quello previsto per le votazioni del candidato Vaccari, nella presenza in tale locale di dirigenti del Comitato Regionale e di delegati provinciali. Al termine dell’udienza di discussione del 5 novembre 2010 queste Sezioni Unite pronunciavano ordinanza con cui disponevano la sospensione del procedimento in attesa del deposito della relazione della Procura Federale in merito all’esposto di cui prima si è dato conto. In data 14 gennaio 2011 l’incaricato della stesura della relazione la trasmetteva al
Procuratore Federale: del deposito di tal documento venivano informati i legali delle parti, che venivano ammessi all’esame dell’intero fascicolo, all’estrazione delle copie richieste ed alla produzione di memorie difensive e di replica in vista dell’udienza di discussione del 30 marzo 2011. Nella relazione, venivano analiticamente indicate le varie forme di attività istruttoria compiuta, sia di natura documentale (pagine 2-9) sia di natura testimoniale (pagine 9-49) sia consistite nella audizione delle parti del presente procedimento. Venivano, infine, esposte alcune considerazioni finali e riepilogative (pagine 50 e 51), nelle quali si sottolineava che “il candidato eletto Presidente, Fiorenzo Vaccari, ha organizzato nella Sede dell’Assemblea, un vero, fattivo e operativo comitato elettorale con distribuzione di compiti tra vari soggetti ed in un locale ad hoc approntato a sue spese, con adeguata attrezzatura”. Si segnalava anche che il candidato Vaccari aveva dichiarato di non essere stato molto presente nella sala da lui utilizzata “e di non essere a conoscenza di quello che può essere accaduto”, aggiungendo di non aver personalmente raccolto deleghe in bianco, pur non escludendo che “qualcuno degli aderenti alla sua lista l’abbia fatto” aggiungendo che questo ben sarebbe potuto avvenire anche con riferimento agli “aderenti alla lista dell’altro candidato”. Entrambe le parti depositavano il 22 marzo 2011 memorie autorizzate. Il ricorrente, nel confutare gli argomenti esposti dall’altra parte nella memoria di costituzione, ribadiva la ricorrenza delle circostanze che avrebbero viziato l’esito elettorale, espressamente individuandole nell’inosservanza dell’accordo stipulato tra le parti circa le modalità
di svolgimento delle elezioni, nella “abusiva” costituzione di un ufficio elettorale proprio del Vaccari, nel “dirottamento dei votanti con varie modalità presso il medesimo” nel compimento di attività “ volte…ad eludere programmaticamente ed illecitamente le prescrizioni elettorali” fissate dal Commissario Straordinario. Il ricorrente traeva dalla relazione della Procura Federale ulteriore alimento per la propria tesi, ritenendo che fossero emerse “ulteriori circostanze indicative di un contesto di irregolarità programmata, organizzata e diffusa”: a tal proposito ripercorreva analiticamente le risultanze istruttorie, pervenendo alla conclusione dell’esistenza di un numero specificamente indicato di deleghe invalide, suddivise per tipologia di causa invalidante. Concludeva chiedendo espressamente un supplemento di indagini al fine di individuare altre deleghe nulle, così superando la prova della resistenza, ed insistendo in ogni caso nelle conclusioni di cui al reclamo originario. Con la propria memoria il resistente Fiorenzo Vaccari esaminava le risultanze istruttorie in modo analitico e con riguardo alle deposizioni rese dai testi sentiti nel corso dell’indagine della Procura Federale, perveniva alla conclusione che nessuna norma di qualunque rango, endo o esofederale fosse stata violata, sottolineando che il reclamante non aveva specificamente individuato le fonti normative delle asserite (e, ad avviso del resistente, insussistenti) irregolarità. Metteva poi in rilievo che appariva conseguentemente estraneo al tema del giudizio la verifica della validità delle operazioni di voto, e, in particolare, di quelle di conferimento delle deleghe, la cui denuncia di invalidità si rivelava del tutto sfornita di prova. Aggiungeva che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità solo al delegante è riservata la legittimazione a far valere gli eventuali vizi della delega. Riaffermava, infine, la mancata assegnazione al Vaccari di postazioni elettorali assimilabili a quelle di carattere istituzionale. Concludeva chiedendo il rigetto del reclamo. Lo stesso resistente depositava memorie di replica in cui ribadiva le tesi già espresse e metteva in rilievo come, in ogni caso, la prova di resistenza si sarebbe risolta a proprio favore tenendo conto dell’accertata volontà di un congruo numero di deleganti di votare per lui. All’udienza di discussione del 3 maggio 2011 – dopo un rinvio della precedente per documentate ragioni di salute del difensore del ricorrente – le parti insistevano nelle rispettive difese. Motivi della decisione Va premesso che il presente reclamo è stato proposto deducendo in parte lagnanze già immediatamente determinate e prospettando per altra parte semplici ipotesi, suscettibili di verifica istruttoria, astrattamente idonee, a giudizio del ricorrente, a determinare l’invalidità della Assemblea elettiva e, derivativamente, dell’elezione dell’odierno resistente. Quanto al primo profilo, attinente ad una pretesa incompatibilità del candidato eletto rispetto alla carica per la quale ha con successo partecipato alla competizione elettorale, è da rilevare che il motivo è al tempo stesso inammissibile. Difatti, in mancanza di una espressa previsione normativa in proposito la questione può essere prospettata solo in termini di opportunità e quindi è di per sé sottratta agli aspetti per i quali è statutariamente radicata la competenza di questa Corte, che, come ripetutamente detto, riguardano la validità in sé dell’Assemblea. La denuncia di incompatibilità avrebbe dovuto essere proposta davanti all’organo federale competente, unico in grado di valutare in concreto la sussistenza del conflitto di interessi, conseguente alla titolarità del duplice ruolo di
presidente del Comitato e di presidente della s.r.l. Calcio Veneto e quindi di controllore e controllato. Venendo, adesso, ai restanti mezzi di impugnazione dell’assemblea elettorale, la Corte ritiene che vadano distinti quelli direttamente enunciati nel reclamo e quelli solo genericamente ed esplorativamente indicati, poi oggetto dell’indagine istruttoria disposta, al termine della prima udienza di discussione, con ordinanza collegiale. Quanto alle doglianze originarie di analitica configurazione, esse si sostanziano nella deplorata, parallela istituzione, in locali attigui a quelli ufficialmente deputati alle operazioni di voto, di una sala a sostegno del candidato Vaccari, nella quale sarebbero state svolte – ad avviso del reclamante - operazioni preliminari a quelle assembleari. Al proposito questa Corte rileva che, se da un canto l’adibizione di una sala prossima a quella ufficiale ad una sorta di comitato elettorale del Vaccari ha trovato riscontro tanto nella relazione firma congiunta del Commissario Straordinario e del Presidente dell’Assemblea quanto nelle indagini svolte dalla Procura Federale, dall’altro è da considerare che, trattandosi di reclamo in materia di invalidità assembleare, va applicato il principio generale secondo cui l’invalidità stessa non può che conseguire alla violazione di norme di diritto comune o endordinamentale: sul punto la reclamante ha del tutto omesso la necessaria e puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, non costituendo, in ogni caso, specifica violazione rilevante ai fini della sindacabilità del risultato elettorale la circostanza della utilizzazione di un locale vicino a quello di svolgimento delle operazioni elettorali. Si sarebbe potuto arrivare ad una diversa conclusione solo se si fosse dimostrato la incidenza causale effettiva del comportamento indubbiamente scorretto tenuto dal candidato; e a tal fine si è disposta, ad integrazione e verifica degli argomenti di prova dedotti dalla parte, una apposita istruttoria, a seguito della quale è stata depositata una analitica e diffusa relazione della Procura Federale che ha descritto, nei limiti della possibile verificazione di fatti accaduti mesi prima, il generale sistema di votazione e di conferimento delle deleghe nelle varie ipotesi previste dal comunicato ufficiale con cui erano state indette le elezioni. Ebbene, le indagini esperite, per quanto abbiano messo in luce una situazione caotica e confusa, non hanno permesso di accertare il compimento di atti alterativi del risultato elettorale, anche alla luce della prova di resistenza opportunamente invocata dal resistente. Ed infatti, non è stata raggiunta, la necessaria prova che si siano verificate irregolarità apprezzabili nel conferimento e nell’utilizzazione delle deleghe in misura tale da portare ad un sovvertimento del risultato elettorale, che ha visto largamente prevalere il resistente. Di ciò è agevole rendersi conto alla luce sia del notevole scarto (108 voti) di suffragi tra i due concorrenti sia della circostanza, deducibile dalla stessa relazione della Procura Federale ed esattamente valorizzata dal resistente, che in sede di indagini federali un abbondante numero di deleganti ha deposto nel senso che la relativa intenzione di voto era favorevole al candidato poi eletto: ciò contribuisce a tenere sensibilmente ed irrecuperabilmente lontane le distanze tra i due candidati ed anche al fallimento della prova di resistenza, con conseguente tenuta del risultato assembleare. La irrilevanza dei comportamenti in questione sotto il profilo della legittimità non esclude tuttavia che esse possano essere disciplinarmente apprezzabili da parte della Procura federale. Riassuntivamente, disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni concernenti i comportamenti prima descritti, il ricorso va rigettato con incameramento della tassa. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Pierino D’Ambrosio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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