COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 24 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 90. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CASALNUOVO – GARA ATLETICO CASALNUOVO IAENARIA DEL 6.03.2011 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 24 marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
90. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CASALNUOVO – GARA ATLETICO CASALNUOVO IAENARIA DEL 6.03.2011 – PROMOZIONE
La C.D.T., letto il reclamo, sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell'atto. Invero, dalla lettura accurata del referto arbitrale e del reclamo proposto, si evince che il calciatore Antonio Graus ha assunto un atteggiamento gravemente antisportivo nei confronti di un avversario e, pertanto, meritevole di adeguata sanzione (peraltro, commisurata in tre giornate di gara). P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società Atletico Casalnuovo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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