COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 24 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 93. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI SOCIETà BOYS FONTANELLE E KENNEDY – GARA KENNEDY I BOYS FONTANELLE DEL 6.03.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 24 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 93. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI SOCIETà BOYS FONTANELLE E KENNEDY – GARA KENNEDY I BOYS FONTANELLE DEL 6.03.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI La C.D.T. visti gli atti ufficiali; lettI i reclami; sentito, a chiarimenti, il direttore di gara; tanto premesso, preliminarmente questa Commissione ribadisce che non è possibile l’audizione, in nome e per conto delle società, degli inibiti o squalificati, in quanto il Codice di Giustizia Sportiva prevede tale possibilità solo per l’ipotesi che gli squalificati od inibiti propongano i reclami a titolo personale, versando, contestualmente, la prescritta tassa, nella misura ridotta prescritta, per l’appunto, per i tesserati. Questa C.D.T., altresì, dispone la riunione dei due reclami, per connessione oggettiva. Nel merito, rileva la parziale fondatezza dei due atti di impugnazione. Invero, a seguito della relativa istruttoria, è emerso, nel corso dell’audizione del direttore di gara davanti a questa Commissione, che ai tesserati, sigg. Vigorito Armando e Prudente Vincenzo , rispettivamente dirigenti, non sono stati addebitati provvedimenti disciplinari durante la gara e che, quindi, non possono essere gravati da eventuali provvedimenti sanzionatori. Peraltro, il direttore di gara ha precisato che nessuna ingiuria od offesa è stata rivolta nei suoi confronti dai calciatori e/o dai dirigenti delle due società. Valutate tali dichiarazioni è, quindi, da ritenersi molto meno grave la posizione dei tesserati coinvolti nel giudizio del Giudice in prime cure. Rinvia al dispositivo per quanto attiene alle ridefinizioni delle sanzioni. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalle società Boys Fontanelle e Kennedy, di annullare la sanzione dell’inibizione a carico dei dirigenti, sigg. Vigorito Armando e Prudente Vincenzo; di ridurre al 30.04.2011 la squalifica a carico dell’allenatore ed assistente di parte, sigg. Esposito Ciro e Vigna Vincenzo; di ridurre a tre giornate di gare la squalifica a carico del calciatore Esposito Luigi; di ridurre a due giornate di gare la squalifica a carico dei calciatori Avorio Vincenzo, Borghese Alessandro, Castello Nunzio, Esposito Gennaro, Massesi Angelo, Nuzzolese Antonio, Prudente Pasquale, Cardone Ciro, Decoro Danilo, Donadio Salvatore, Martinelli Fulvio, Moccia Luigi, Scolavano Alessandro e Varriale Salvatore; di ridurre ad euro 100,00 la sanzione accessoria dell’ammenda, a carico di entrambe le società reclamanti; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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