COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 95. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL VAIRANO SCALO – GARA JUNIOR SAN CIPRIANO 2005 I REAL VAIRANO SCALO DELL’8.01.2011 – 2ª CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
95. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL VAIRANO SCALO – GARA JUNIOR SAN CIPRIANO 2005 I REAL VAIRANO SCALO DELL’8.01.2011 – 2ª CAT.
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali; rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione, con particolare e specifico riferimento all’audizione del direttore di gara, che ha proceduto ad una ricostruzione della vicenda in esame significativamente diversa, rispetto a quanto indicato nel rapporto di gara. Alla luce dell’audizione del direttore di gara, sebbene il sig. Scalera Thomas abbia assunto un atteggiamento ingiurioso nei suoi confronti, la sanzione inflitta a dal Giudice Sportivo Territoriale si configura sproporzionata, rispetto all’effettiva gravità dei fatti da lui effettivamente commessi. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Real Vairano Scalo, riducendo al 31.05.2011 la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Scalera Thomas; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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