COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 97. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ DI POMPEI – GARA RISTOR LETTERE / CITTÀ DI POMPEI DEL 5.12.2010 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 97. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTÀ DI POMPEI – GARA RISTOR LETTERE / CITTÀ DI POMPEI DEL 5.12.2010 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 82 del 27.01.2011 del C.R. Campania, pag. 1555), con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo, presentato per presunta irregolarità nello svolgimento della gara in epigrafe (impiego, non conforme alla norma, di calciatori, cosiddetti “fuori quota”, da parte della società Ristor Lettere). Al riguardo, questa C.D.T., premesso che l’art. 36, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva recita testualmente “con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all’Organo di prima istanza”, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante ha prodotto, in questa sede, il rapporto di trasmissione del fax, con il quale è stato preannunciato il reclamo, entro le ore ventiquattro (ovvero, entro la mezzanotte) del primo giorno feriale, successivo a quello di disputa della gara di riferimento. Tale documentazione, la cui supposta mancanza (il preannuncio non era stato allegato al reclamo di prima istanza) aveva determinato la declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto davanti al G.S.T., viene ritenuta idonea da questa C.D.T., ai fini della conformità alla disposizione di cui all’art. 28, comma 8, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Di conseguenza, questa Commissione Disciplinare Territoriale ritiene, in accoglimento del reclamo, di procedere a rinviare gli atti al Giudice Sportivo Territoriale, che è competente per l’esame nel merito. P.O.M. DELIBERA In riforma della sentenza del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Città di Pompei; di rimettere gli atti al G.S.T., per i provvedimenti di sua competenza, in relazione allo svolgimento della gara in epigrafe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it