COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 100. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CASANDRINO – GARA SPORTING CASANDRINO I PROTOPISANI SOCCER DEL 5.02.2011 – 3ª CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 31 marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 100. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING CASANDRINO – GARA SPORTING CASANDRINO I PROTOPISANI SOCCER DEL 5.02.2011 – 3ª CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, dispone lo stralcio relativo all’impugnazione dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alla sanzione del provvedimento di squalifica, fino al 10.04.2011, a carico del calciatore Silvestre Angelo. Al riguardo, questa C.D.T. giudica di dover confermare la sanzione, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico del citato calciatore, sia in ragione della conformità della sua commisurazione, rispetto alle risultanze degli atti ufficiali di gara, sia in quanto il reclamo proposto, presso questa C.D.T., dalla medesima società reclamante, non offre elementi nuovi, o decisivi, idonei a determinare la riduzione della sanzione a suo carico. Per quanto attiene all’altra doglianza, di cui al reclamo (riduzione della squalifica a carico del calciatore De Nigro Davide), questa Commissione ritiene di dover ascoltare il direttore di gara, disponendo, per tali fini, il rinvio alla seduta dell’11.04.2011. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Sporting Calandrino nella parte riguardante la richiesta di riduzione della squalifica a carico del calciatore Silvestre Angelo; di rinviare alla seduta dell’11.04.2011 la decisione sull’altro aspetto, di cui al reclamo in esame, previa la cennata audizione dell’arbitro; nulla dispone, all’atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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