COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 106. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL S. MARIA A VICO – GARA REAL TAVERNA I REAL S. MARIA A VICO DEL 19.12.2010 – PRIMA CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 7 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 106. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL S. MARIA A VICO – GARA REAL TAVERNA I REAL S. MARIA A VICO DEL 19.12.2010 – PRIMA CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato l’arbitro a chiarimenti; osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 73 del C.R. Campania, del 23.12.2010, pag. 1267), con la quale è stato omologato il risultato sportivo conseguito sul campo, con rimessa degli atti al C.R. Campania per la rifissazione della gara, in ragione della circostanza che l’arbitro abbia omesso di annotare sul suo taccuino la prima ammonizione del calciatore Russomando Luca, ovvero per un presunto errore tecnico del direttore di gara medesimo, all’atto della seconda ammonizione, che sarebbe stata notificata, al 42’ minuto del secondo tempo, all’innanzi nominato calciatore. Orbene, a seguito dell'esame della documentazione, nonché sulla base delle dichiarazioni rese, in sede di audizione presso questa C.D.T., dal direttore di gara, si è rilevato che l’arbitro ha, in modo confuso e contraddittorio, motivato la davvero singolare puntualizzazione, di cui al proprio supplemento di rapporto: ovvero quella, secondo la quale, “al termine della suddetta gara, confrontandomi con l’O.A. Carmine Conte di Torre Annunziata, mi rendevo conto che al minuto 16 2° t. avevo ammonito il signor Russomando Luca, giocatore del Real Santa Maria a Vico… ammonito anche al minuto 42 del 2 t., questi andava espulso… non lo espellevo in quanto per dimenticanza non avevo riportato la prima ammonizione sul taccuino”. Orbene, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., l’arbitro ha, invece, dichiarato che la prima ammonizione a carico del calciatore Russomando Luca sarebbe stata notificata “durante il 1° temp o”. Il direttore di gara ha, inoltre, ribadito, sempre in sede di audizione presso questa Commissione, che “l’osservatore arbitrale, sig. Carmine Conte, ha provveduto a fine partita a ricordarmelo”. La contraddittorietà e confusione, nelle quali è palesemente incordo il direttore di gara, in ordine alle refertazioni e dichiarazioni (queste ultime, presso questa C.D.T., all’atto della sua audizione), necessitano, obiettivamente, di un doveroso approfondimento. Si ribadisce, al riguardo, che il direttore di gara ha indicato, nel proprio supplemento di rapporto di gara, di aver ammonito, al 16’ del secondo tempo, il calciatore Russomando Luca, insieme con il calciatore Cobucci Francesco della società Real Taverna. Viceversa, come sottolineato dalla reclamante, che ha regolarmente chiesto e ritirato la copia integrale degli atti ufficiali, nel referto, “alla voce Calciatori ammoniti, non v’è traccia neppure dell’ammonizione (presunta anch’essa), a carico del nominato Cobucci Francesco”. Sempre la società reclamante sottolinea, ancora, che – “nel cosiddetto foglio di fine gara” (sottoscritto dall’arbitro medesimo) “non risulta indicata la presunta ammonizione a carico del calciatore n. 6 del Real Taverna, Cobucci Francesco”, né la presunta prima ammonizione “a carico del calciatore Luca Russomando”. È da sottolineare, al riguardo, che il “foglio di fine gara”, pur non configurando rapporto ufficiale di gara, è stato sottoscritto sia dall’arbitro, sia dal dirigente della società reclamante, sia da quello della società Real Taverna. Al proposito, la reclamante, giustificatamente, sottolinea che “la società Real Taverna non ha avuto alcunché da obiettare, prima di firmare l’atto” e che il calciatore Russomando Luca, “nella circostanza, come anche nelle gare precedenti, era il capitano” della società Real S. Maria a Vico, per cui era distinguibile dagli altri calciatori ed era stato più volte, nel corso della gara, a colloquio con l’arbitro. Tanto premesso, in ragione della palese contraddittorietà, come innanzi specificata, delle refertazioni e delle dichiarazioni del direttore di gara, in ordine alla presunta prima ammonizione a carico del calciatore Russomando Luca, tenuto anche conto che la contraddittorietà è stata determinata da quello che l’arbitro ha qualificato come “confronto” con l’Osservatore Arbitrale, questa C.D.T. ritiene di dover disporre il ripristino del risultato acquisito sul campo (2-4, a favore della società Real S. Maria a Vico). P.Q.M. DELIBERA a riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, dispone il ripristino del risultato acquisito sul campo (2-4, a favore della società Real S. Maria a Vico); nulla dispone, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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