COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 108. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS SIANO SOCCER 2006 – GARA VIS SIANO SOCCER 2006 I TORIA DEL 20.03.2011 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 108. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS SIANO SOCCER 2006 – GARA VIS SIANO SOCCER 2006 I TORIA DEL 20.03.2011 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, dispone lo stralcio relativo all'impugnazione dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alla sanzione del provvedimento di obbligo di disputa di due gare a porte chiuse. Al riguardo, questa C.D.T. giudica di dover confermare la sanzione, come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della società reclamante, sia in ragione della conformità della sua commisurazione, rispetto alle risultanze degli atti ufficiali di gara, sia in quanto la documentazione depositata, presso questa C.D.T., dalla medesima società reclamante, non si appalesa idonea a determinare la riduzione della sanzione a suo carico. Per quanto attiene alle altre doglianze, di cui al reclamo (istanza di ridimensionamento dell'ammenda a carico della società reclamante, della punizione sportiva della perdita della gara, dell’inibizione a carico del presidente, sig. Lamberti Michele nonché della squalifica a carico del calciatore Califano Vincenzo), questa Commissione ritiene di dover ascoltare il direttore di gara, disponendo, per tali fini, il rinvio alla seduta del 18.04.2011. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Vis Siano Soccer 2006 nella parte riguardante la richiesta di riduzione dell'obbligo di disputa di due gare a porte chiuse; di rinviare alla seduta del 18.04.2011 la decisione sugli altri aspetti, di cui al reclamo in esame, previa la cennata audizione dell’arbitro; nulla dispone, all'atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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