COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 110. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S. MARIA LA CARITÀ – GARA RISTOR LETTERE / S. MARIA LA CARITÀ DEL 17.10.2010 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 110. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO S. MARIA LA CARITÀ – GARA RISTOR LETTERE / S. MARIA LA CARITÀ DEL 17.10.2010 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato l’arbitro a chiarimenti, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 55 del 18.11.2010 del C.R. Campania, pag. 913), con la quale è stata disposta la non omologazione del risultato sportivo conseguito sul campo, con la ripetizione della gara (in ragione di grave errore tecnico dell’arbitro). Al riguardo, questa C.D.T. osserva preliminarmente: in relazione al Campionato Regionale di Attività Mista trova applicazione il comma 1 dell’art. 74 N.O.I.F., che prevede la possibilità di effettuare al massimo cinque sostituzioni. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti da questa C.D.T., ha confermato ed esplicitamente ammesso il proprio errore tecnico, avendo egli, invece, ritenuto che il numero massimo di sostituzioni consentite fosse di tre. Risulta, pertanto, evidente che tale impostazione data dal direttore di gara abbia influito sul potenziale atletico nella disponibilità delle squadre in campo, limitandolo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società S. Maria la Carità; di confermare la decisione del Primo Giudice, che ha disposto la ripetizione della gara; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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