COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 113. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL GLADIATOR – GARA SPORTING CAVESE / FUTSAL GLADIATOR DEL 4.12.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 110 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 113. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL GLADIATOR – GARA SPORTING CAVESE / FUTSAL GLADIATOR DEL 4.12.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero la reclamante si duole della decisione del Giudice Sportivo Territoriale nella parte in cui, per i fatti e le motivazioni in essa narrati, è stata comminata la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, a carico della stessa, anziché la sanzione della perdita della gara a carico della società avversaria o, in via subordinata, la ripetizione della stessa. Deve premettersi che l’arbitro, in sede di audizione presso questa C.D.T., ha confermato il contenuto del proprio rapporto di gara, precisando che, dopo 4/5’ dall’aggressione del calciatore espulso della società Futsal Gladiator, ha chiesto di riprendere il gioco, ma i calcettisti ed i dirigenti della citata società si rifiutavano di riprenderlo, perché non avevano più la serenità necessaria. Inoltre, il direttore di gara ha ribadito che, in quel momento, la situazione era tranquilla ed il clima era idoneo per riprendere la gara, anche per l’arrivo della Forza Pubblica dopo circa 15’. In base a quanto riportato, questa Commissione ritiene che i fatti accaduti nella gara de qua non sono stati determinanti per inficiare la regolarità della gara, in quanto il calciatore aggredito era stato già espulso e le condizioni ambientali descritte dall’arbitro, dopo il verificarsi degli episodi riportati nella decisione impugnata, consentivano una normale ripresa della gara stessa. Di conseguenza, la decisione in prime cure deve essere integralmente confermata. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Futsal Gladiator; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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