COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 135. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS VECCHIA SALERNO – GARA VIRTUS VECCHIA SALERNO I PONTECAGNANO DEL 16.03.2011 – 2ª CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 128 del 26 Maggio 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 135. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS VECCHIA SALERNO – GARA VIRTUS VECCHIA SALERNO I PONTECAGNANO DEL 16.03.2011 – 2ª CAT. La C.D.T., letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; sentita la società reclamante, che ne aveva formalizzato rituale richiesta; acquisita la dichiarazione suppletiva del direttore di gara, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Quanto all’impugnazione della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che, sulla base del referto arbitrale, aveva disposto la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, a carico della reclamante Virtus Vecchia Salerno, la dettagliata dichiarazione suppletiva, formalizzata, a mezzo fax, dal direttore di gara, non solo si appalesa confermativa in toto di quanto specificato dall’arbitro nel suo rapporto, ma evidenzia, in modo ancor più puntuale, l’atteggiamento gravemente provocatorio e pesantemente minaccioso dei tesserati della società Virtus Vecchia Salerno. Di conseguenza, la decisione dell’arbitro di proseguire la gara soltanto pro-forma appare del tutto motivata, atteso che, come da costante giurisprudenza, i rapporti ufficiali di gara e le dichiarazioni suppletive, rese dagli arbitri e/o dai loro collaboratori ufficiali, configurano fonte privilegiata di prova. Per quel che concerne, invece, le posizioni disciplinari soggettive dei sigg. Cavallo Rosario e Coscia Michele, questa C.D.T. ritiene di dover ridurre le relative squalifiche a tutto il 14.06.2011, nella doverosa considerazione che le sanzioni, nel rispetto del relativo principio sportivo, debbano essere proporzionate all’effettiva gravità delle relative infrazioni disciplinari. P.Q.M. DELIBERA di confermare la decisione del G.S.T., in ordine alla punizione sportiva, a carico della società Virtus Vecchia Salerno, della perdita della gara, di cui al reclamo in esame, con il punteggio di 0-3; di ridurre al 14.06.2011 le squalifiche inflitte, dal G.S.T., a carico dei calciatori della società Virtus Vecchia Salerno, Cavallo Rosario e Coscia Michele; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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