COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Guastella Erasmo (appello personale calciatore Pol. D. Torrettese) avverso squalifica per 5 gare – Gara Campionato Terza categoria (PA): Torrettese/Europa Montelepre del 23/01/2011- Comunicato Ufficiale n.24 Pa del 27/01/2011 Procedimento 27/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Guastella Erasmo (appello personale calciatore Pol. D. Torrettese) avverso squalifica per 5 gare – Gara Campionato Terza categoria (PA): Torrettese/Europa Montelepre del 23/01/2011- Comunicato Ufficiale n.24 Pa del 27/01/2011 Procedimento 27/B Con appello personale ricorre contro il provvedimento del Giudice Sportivo, indicato in epigrafe, il calciatore Guastella Erasmo perché ritiene, se pur meritevole della punizione contestatagli, esagerato quanto sanzionato rispetto a quanto accaduto e chiede la riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti ufficiali di gara e sentito il calciatore Guastella Erasmo all’udienza dibattimentale del 08/02/201, il quale ha ribadito quanto scritto nelle proprie memorie di difesa, osserva che la condotta posta in essere dallo stesso è certamente censurabile. I fatti contestati sono descritti in maniera chiara dall’arbitro nel referto di gara che per consolidata giurisprudenza gode di fede privilegiata, ma rilevato che il comportamento del calciatore “de quo” si è limitato solo a proteste labiali senza mai degenerare in alcun atteggiamento di qual si voglia natura, questa Decidente ritiene equo decidere come da dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare la squalifica a carico del calciatore Guastella Erasmo per tre giornate e per l’effetto senza addebito della tassa non versata.
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