COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale F.C.D. Raffadali (Ag) avverso squalifica per due gare del campo di giuoco – Gara Promozione/A: Raffadali/Riviera Marmi Custonaci del 23/01/2011 – Comunicato Ufficiale 284 LND del 27/01/2011 Procedimento 172/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale F.C.D. Raffadali (Ag) avverso squalifica per due gare del campo di giuoco – Gara Promozione/A: Raffadali/Riviera Marmi Custonaci del 23/01/2011 – Comunicato Ufficiale 284 LND del 27/01/2011 Procedimento 172/A Avverso il superiore provvedimento del Giudice di primo esame, ricorre la società interessata, deducendo a difesa di non essere entrata a conoscenza dell’incidente contestato perché non presenti al fatto. Infatti sostengono che dopo avere accompagnato l’arbitro nel proprio spogliatoio si sono allontanati recandosi nel proprio spogliatoio. Chiedono la revoca del provvedimento impugnato ed, in subordine, una riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti di gara, osserva: il fatto è certamente avvenuto, così come riferito dall’ufficiale di gara; esso stesso riveste particolare gravità, tenuto conto che tre sostenitori della odierna ricorrente, sulla cui appartenenza trova deduzione logica stante che la società F.C.D. Raffadali è stata soccombente all’esito della gara di che trattasi. La società, in via prettamente oggettiva, risponde dell’operato dei propri sostenitori, operato che si è concretizzato aggirando l’attenzione dell’ufficiale di gara, riuscendo a penetrare nel di lui spogliatoio aggredendolo e colpendolo più volte. Tale circostanza va debitamente sanzionata così come legittimamente in primo esame. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto confermando, conseguentemente, il provvedimento in proposito assunto dal Giudice di primo esame. Per l’effetto, si addebita la tassa, non versata, pari a €.130,00=
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