COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD S.Agata Calcio (Me) avverso squalifica allenatore Bongiovanni Salvatore fino al 28/02/2011 – Gara Campionato Eccellenza/A: S.Agata/Orlandina del 16/01/2011 – Comunicato Ufficiale n. 273 LND del 20/01/2011 del 20/01/2011 Procedimento 176/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD S.Agata Calcio (Me) avverso squalifica allenatore Bongiovanni Salvatore fino al 28/02/2011 - Gara Campionato Eccellenza/A: S.Agata/Orlandina del 16/01/2011 - Comunicato Ufficiale n. 273 LND del 20/01/2011 del 20/01/2011 Procedimento 176/A Preso atto della pubblicazione della superiore delibera di cui al Comunicato Ufficiale 294 C.D.T. 24 dell’01 Febbraio 2011, la società ricorrente ha fatto sapere di avere inoltrato il proprio ricorso nei termini regolamentari producendo, all’uopo, copia della ricevuta della raccomandata, rilasciatale dall’Ufficio Postale accettante, recante la data del 26/01/2011. Chiede l’annullamento della predetta delibera e, conseguentemente, l’esame di merito del proprio ricorso. Questo Organo di Disciplina, acquisita agli atti la dichiarazione di attestazione a firma del Direttore dell’Ufficio Postale accettante, con la quale si assume tutte le responsabilità in ordine alla effettiva data di accettazione ed invio della raccomandata in questione che viene indicata sotto la data del 26/01/2011; rilevato che la data riportata sulla busta contenente il ricorso della società interessata, perché non perfettamente leggibile, per un refuso, forse, di inchiostro di stampa, conduce alla opportunità di esaminare nel merito il ricorso di che trattasi; conseguentemente, in regime di autotutela decisionale, annulla la propria precedente delibera, come sopra indicata. Esaminando nel merito il reclamo osserva: il tesserato sig. Bongiovanni Salvatore, sulla base delle risultanze degli atti di gara, è responsabile di condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, con particolare riguardo della funzione che esercita come allenatore; la stessa società di appartenenza, censura nel proprio ricorso il predetto contestato comportamento. Tenuto conto sulla effettiva incidenza della predetta condotta, DELIBERA Di determinare a tutto il 20 Febbraio 2011 la squalifica a tutti gli effetti a carico del sig. Bongiovanni Salvatore (ASD S.Agata Calcio). Per l’effetto, non si addebita tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it