COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. S. Alfio Calcio (Ct) avverso inibizione dirigente Coco Carmelo Alfio sino al 15/03/2011 nonché ammenda di €.150,00 a carico della società – Gara campionato 2^ ctg./F: S.Alfio Calcio/Sporting Taormina del 23/01/2011 – Comunicato Ufficiale 284 LND del 27/01/2011 Procedimento 177/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.305 del 08/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. S. Alfio Calcio (Ct) avverso inibizione dirigente Coco Carmelo Alfio sino al 15/03/2011 nonché ammenda di €.150,00 a carico della società – Gara campionato 2^ ctg./F: S.Alfio Calcio/Sporting Taormina del 23/01/2011 – Comunicato Ufficiale 284 LND del 27/01/2011 Procedimento 177/A La società A.S.D. S. Alfio Calcio ha presentato rituale appello avverso i provvedimenti riportati a margine. Sostiene la ricorrente che il dirigente preposto ha svolto i compiti a lui devoluti nei confronti dell’arbitro nei modi previsti dal regolamento. Chiede, pertanto, la revisione dei provvedimenti impugnati. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva: il supplemento di rapporto di gara riporta in forma chiara ed inequivocabile la censurabile condotta del dirigente Coco Carmelo Alfio nei confronti dell’arbitro; riferisce in maniera altrettanto chiara quanto accaduto al direttore di gara che si dirigeva verso la propria autovettura allorquando un gruppetto di tifosi locali lo raggiungeva perpetrando azioni minacciose nei suoi confronti e lesive della integrità dell’autoveicolo; i fatti contestati dalla ricorrente esistono e sono stati giustamente rubricati e condannati dal Giudice di primo esame; questo Organo Giudicante, anche alla luce dell’articolo 65 N.O.I.F. che contempla l’assistenza degli Ufficiali di Gara da parte delle società e la protezione degli stessi prima, durante e dopo la gara; atteso che il dirigente in argomento ha contravvenuto a tale precisa disposizione apostrofando l’arbitro in maniera minacciosa e previsionale di ciò che gli sarebbe occorso uscendo dagli spogliatoi; ritenuto che i provvedimenti impugnati non sono meritevoli di riforma alcuna; DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. S. Alfio Calcio confermando quanto statuito dal Giudice Sportivo di primo grado e, per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=
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