COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. Fitalese (Me) avverso squalifica per quattro gare del calciatore Franchina Fiore Daniele – Gara Campionato 2^ cat./D: US Fitalese/ASC SD L’Iniziativa del 30/01/2011 – Comunicato Ufficiale 296 LND del 03/02/2011 Procedimento 191/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. Fitalese (Me) avverso squalifica per quattro gare del calciatore Franchina Fiore Daniele – Gara Campionato 2^ cat./D: US Fitalese/ASC SD L’Iniziativa del 30/01/2011 – Comunicato Ufficiale 296 LND del 03/02/2011 Procedimento 191/A Avverso il superiore provvedimento a carico del proprio tesserato ricorre la società U.S. Fitalese sostenendo che, se è pur vero che il calciatore Franchina Fiore Daniele ha tenuto un comportamento censurabile nei confronti dell’arbitro, è altrettanto innegabile che lo stesso aveva subito provocazioni da parte di un avversario e che, comunque, la sua irregolare reazione era rimasta circoscritta alle sole intemperanze verbali. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il fatto contestato è stato grave ed è certamente avvenuto nei modi e nei tempi denunciati dall’arbitro nel proprio referto. Il comportamento del calciatore in argomento è stato assolutamente censurabile e deprecabile con l’aggravante della reiterazione del reato a fine gara allorchè l’arbitro si accingeva al rientro nel proprio spogliatoio. Tali considerazioni conducono a giudicare corretta ed equilibrata la sanzione determinata dal Giudice di primo esame. Ciò posto, DELIBERA Di respingere il ricorso inoltrato dalla società U.S. Fitalese confermando la squalifica per quattro gare del calciatore Franchina Fiore Daniele. Per l’effetto, con addebito della dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=
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