COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Castellammare Calcio 94 (TP) avverso squalifica per 4 gare del calciatore Mione Giuseppe – Gara Eccellenza/A: A.S.D. Castellammare Calcio-Kamarat del 30/01/2011 – Comunicato Ufficiale 296/LND del 03/02/2011 Procedimento 192/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Castellammare Calcio 94 (TP) avverso squalifica per 4 gare del calciatore Mione Giuseppe – Gara Eccellenza/A: A.S.D. Castellammare Calcio-Kamarat del 30/01/2011 - Comunicato Ufficiale 296/LND del 03/02/2011 Procedimento 192/A Ricorre ritualmente la società A.S.D. Castellammare Calcio 94 avverso il provvedimento riportato in epigrafe. La ricorrente ritiene eccessiva la punizione irrogata dal Giudice Sportivo di 1° grado in relazione alla condotta tenuta dal proprio calciatore e ne chiede la riforma. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva: invero dalla disamina del referto arbitrale, si evince che il calciatore Mione Giuseppe colpì con una ginocchiata la pancia di un avversario durante un’azione di giuoco e, peraltro, si presume, senza volontarietà della quale non vi è traccia nella descrizione compiuta dal direttore di gara nel suo rapporto. Compare, altresì, la reiterata condotta non regolamentare da parte dello stesso calciatore espulso dal campo che si ostinava a non abbandonare il recinto di giuoco, talchè, per ben 4 volte, costringeva l’arbitro a richiamarlo ritardando la ripresa del giuoco. Alla luce di quanto sopra, questa Decidente ritiene di riformare il provvedimento impugnato come riportato in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare in tre gare la squalifica al calciatore Mione Giuseppe della società A.S.D. Castellammare Calcio e, per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it