COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.P.D. Santa Croce (RG) avverso squalifica per 3 gare del calciatore Rametta Michele – Gara Eccellenza/B: U.P.D. Santa Croce/Belpasso del 30/01/2011 – Comunicato Ufficiale 296/LND del 03/02/2011 Procedimento 194/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.P.D. Santa Croce (RG) avverso squalifica per 3 gare del calciatore Rametta Michele – Gara Eccellenza/B: U.P.D. Santa Croce/Belpasso del 30/01/2011 – Comunicato Ufficiale 296/LND del 03/02/2011 Procedimento 194/A Ricorre ritualmente la società U.P.D. Santa Croce avverso il provvedimento a margine riportato ritenendolo eccessivo perché da parte del tesserato, di cui l’odierno appello, non c’era intenzione di ledere l’integrità fisica del calciatore avversario. Ne chiede, pertanto, la riforma “in melius”. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, sentito il rappresentante legale della società, che all’udienza dibattimentale del 15 febbraio ha ribadito gli stessi motivi di difesa dell’appello, osserva: dal rapporto dell’Assistente Arbitro che aveva segnalato al direttore di gara la censurabile condotta del calciatore Rametta Michele, si evince chiaramente che, a giuoco fermo, lo stesso, avvicinatosi al portiere avversario, gli introduceva un dito nell’occhio destro. Tale gesto, di inaudita pericolosità, da un lato non ha provocato alcun danno fisico successivo , dall’altro presenta i connotati della violenza perpetrata in danno di un calciatore avversario; Il fatto deprecabile e censurabile esiste ed è stato giustamente rubricato e sanzionato dal Giudice Sportivo di 1° esame. Questo Organo Giudicante, acclarato l’art. 35 comma 1.1 del codice di giustizia sportiva sulla piena prova che rivestono i rapporti degli arbitri e assistenti di gara, per i motivi esposti non ritiene di riformare il provvedimento impugnato. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello della società U.P.D. Santa Croce confermando la squalifica per tre gare del calciatore Rametta Michele e, per l’effetto, con addebito della dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €. 130,00=
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