COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S.D. Garden Sport (Me) avverso squalifica dei calciatori Lanzafame Alessandro (2 gare) e La Speme Gianluca (sei gare) – gara Promozione: Città di Acireale/Garden Sport del 06/02/2011 – Comunicato Ufficiale 307 LND del 10/02/2011 Procedimento 195/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S.D. Garden Sport (Me) avverso squalifica dei calciatori Lanzafame Alessandro (2 gare) e La Speme Gianluca (sei gare) – gara Promozione: Città di Acireale/Garden Sport del 06/02/2011 – Comunicato Ufficiale 307 LND del 10/02/2011 Procedimento 195/A Avverso i superiori provvedimenti ricorre la società S.S.D. Garden Sport ritenendoli eccessivi in relazione ai fatti realmente accaduti. Contesta la ricorrente quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto, riferendo una propria versione dei comportamenti denunciati che, secondo la articolata difesa, non sono stati tali da conseguire le pesanti sanzioni determinate dal Giudice di primo esame. Chiede pertanto la ricorrente la riforma dei provvedimenti impugnati. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente osserva che in osservanza del disposto dell’articolo 45 comma 3 lett. a) del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara. Per quanto al calciatore La Speme Gianluca, è incontestabile che il suo comportamento è stato quello riportato dall’arbitro nel suo referto che fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare (articolo 35 comma 1.1 del C.G.S.) e non può essere smentito dalle versioni di parte. Il comportamento del calciatore è stato grave perchè antisportivo, minaccioso e reiterato anche al termine della gara. Le azioni contestate e reiterate sono tuttavia rimaste contenute in frasi volgari e minacciose senza mai tramutarsi in atti di violenza nei confronti dell’arbitro che mai, concretamente, ha rischiato per la propria incolumità. Ciò posto, si decide come in dispositivo. DELIBERA Di confermare la squalifica per due gare a carico del calciatore Lanzafame Alessandro e di squalificare per quattro gare il calciatore La Speme Gianluca (entrambi tesserati S.S.D. Garden Sport). Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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