COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Football Club Tremestieri Etneo (Ct) avverso decisione del Giudice Sportivo – Gara 2^ categoria/G: Aci Bonaccorsi/Football Club Tremestieri Etneo del 22/01/2011 Comunicato Ufficiale 296 LND del 03/02/2011 Procedimento 198/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Football Club Tremestieri Etneo (Ct) avverso decisione del Giudice Sportivo – Gara 2^ categoria/G: Aci Bonaccorsi/Football Club Tremestieri Etneo del 22/01/2011 Comunicato Ufficiale 296 LND del 03/02/2011 Procedimento 198/A Ricorre la Football Club Tremestieri Etneo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo emesso in ordine alla gara in epigrafe e sostiene che la sua mancata presentazione alla gara è da addebitarsi ad un controllo subito dalle Forze dell’Ordine dei Carabinieri durante il tragitto; sostiene anche che il predetto controllo iniziato alle ore 14,35 si è prolungato sino alle 17,00= Ritenendo tale circostanza come “causa di forza maggiore”, chiede la revisione della delibera impugnata con la declaratoria della disputa della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale in merito a quanto sopra riportato, osserva: la corrente giurisprudenza in materia, statuisce che le società, nelle loro trasferte, devono tenere in debito conto i possibili eventi che possono verificarsi per qualsivoglia motivo; inducendo, in ciò, le società stesse a prevenire l’orario necessario di percorrenza nelle trasferte da affrontare, onde permettere il loro arrivo in tempo debito per la disputa della gara, nel rispetto della verifica di tutti gli adempimenti consequenziali. La ricorrente ha iniziato il suo trasferimento per raggiungere la sede della gara solamente con poco lasso di tempo. La circostanza del posto di blocco per controllo, non esime la stessa ricorrente dalle responsabilità della mancata previsione di porre in essere il tempo necessario per raggiungere la sede dell’incontro in ogni caso. Questo Organo di Disciplina ritiene, pertanto, responsabile l’odierna ricorrente per la mancata disputa della gara di che trattasi stante la mancata osservanza di quanto sopra evidenziato. P.Q.M. DELIBERA Di rigettare l’appello come sopra proposto confermando tutto quanto statuito in primo grado con l’addebito della tassa reclamo pari a €.130,00 a carico della società Football Club Tremestieri Etneo.
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