COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale G.S.D. Enna Calcio (EN) avverso squalifica per due gare dei calciatori Bertuccio Salvatore e Cosimano Nicolò – Gara Eccellenza/B: Enna/Città di Messina del 06/02/2011 – Comunicato Ufficiale 307 LND del 10/02/2011 Procedimento 203/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.319 del 15/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale G.S.D. Enna Calcio (EN) avverso squalifica per due gare dei calciatori Bertuccio Salvatore e Cosimano Nicolò - Gara Eccellenza/B: Enna/Città di Messina del 06/02/2011 – Comunicato Ufficiale 307 LND del 10/02/2011 Procedimento 203/A Contro il provvedimento del Giudice Sportivo ricorre la società G.S.D. Enna Calcio perché ritiene destituito di ogni fondamento quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto in relazione al comportamento dei calciatori indicati in epigrafe e ne chiede l’annullamento. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali osserva che non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a due giornate così come disposto dall’art. 45 comma 3 lettera a del C.G.S. Conseguentemente, senza esame di merito, DELIBERA Di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto e per l’effetto di addebitare la relativa tassa, non versata, pari a €. 130,00=
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