COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.328 del 22/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Vigor Vespri Sicilia (Pa) avverso squalifica del calciatore Cumbo Giulio per cinque gare – Gara Promozione/B: Ciappazzi/Vigor Vespri Sicilia del 05/02/2011 – Comunicato Ufficiale 307 LND del 10/02/2011 Procedimento 199/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.328 del 22/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Vigor Vespri Sicilia (Pa) avverso squalifica del calciatore Cumbo Giulio per cinque gare – Gara Promozione/B: Ciappazzi/Vigor Vespri Sicilia del 05/02/2011 – Comunicato Ufficiale 307 LND del 10/02/2011 Procedimento 199/A Avverso il provvedimento riportato a margine ha presentato appello la A.S.D. Vigor Vespri Sicilia. La società ricorrente, dopo una iniziale premessa di propri meriti sportivi disciplinari raggiunti, si dilunga in una disamina personale dei fatti accaduti in campo ed a fine gara e di quanto riportato sulla motivazione, del provvedimento impugnato, pubblicata sul C.U. in contrasto con quanto dichiarato sul proprio rapporto dal Commissario di Campo in merito ai tempi dell’accaduto. Chiede, quindi, una revisione totale o parziale del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti del proprio calciatore Cumbo Giulio. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva: dalla lettura del rapporto del Commissario di Campo, si evince in modo chiaro ed inequivocabile che il calciatore indossante la maglia n.10 della A.S.D. Vigor Vespri Sicilia, Cumbo Giulio, non visto dalla terna arbitrale, attingeva con uno sputo il viso di un calciatore avversario; acclarato che tale spregevole gesto, ormai per costante orientamento interpretativo degli Organi di Giustizia Sportiva, deve rubricarsi come condotta violenta posta in essere attraverso un gesto di natura e contenuto spregevole ed offensivo anche della dignità umana; atteso che tale gesto è stato consumato dal Cumbo Giulio al 45° del II tempo prima che lo stesso venisse sostituito e che la frase che il calciatore avversario attinto sul viso dallo sputo, Donato Alessandro della società Ciappazzi, espulso al 46° del II tempo perché colpevole di frasi offensive e minacciose nei suoi riguardi “a fine partita ti faccio vedere io”, fa concludere che l’atto in esame è stato realmente consumato; ritenuto che la motivazione della squalifica del calciatore Cumbo Giulio riportata sul C.U. 307 LND del 10/02/2011 è frutto di un mero errore formale in ordine al momento temporale della condotta sanzionata. Ciò posto, questa Decidente, ritiene che il fatto esiste ed è stato giustamente rubricato e sanzionato dal Giudice di primo esame. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello della A.S.D. Vigor Vespri Sicilia, confermando il provvedimento statuito in primo grado e di addebitare la dovuta tassa reclamo pari a €.130,00=
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