COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Giovane Campobello (TP) – avverso squalifica calciatori Accardo Bartolomeo per 8 gare e Bono Davide per 6 gare – Gara Campionato 1° Ctg/C: Giovane Campobello/Pol.Altofonte del 13/02/2011 – C.U. 322/LND del 17/02/2011 Procedimento 213/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Giovane Campobello (TP) - avverso squalifica calciatori Accardo Bartolomeo per 8 gare e Bono Davide per 6 gare – Gara Campionato 1° Ctg/C: Giovane Campobello/Pol.Altofonte del 13/02/2011 - C.U. 322/LND del 17/02/2011 Procedimento 213/A La società A.S.D. Giovane Campobello ha presentato appello avverso i provvedimenti a margine riportati. La ricorrente sostiene che la censurabile condotta dei propri tesserati fu conseguenziale ad un atteggiamento provocatorio posto in essere da parte di alcuni calciatori avversari che profferivano linguaggio offensivo nei confronti dei sopra citati. Chiede, pertanto, una congrua riduzione delle squalifiche. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva: invero, dalla lettura del rapporto arbitrale si evince in modo chiaro ed inequivocabile la condotta violenta ed inaccettabile di entrambi i calciatori di cui l’odierno appello, dei quali, Accardo Bartolomeo “colpiva ripetutamente con violenti pugni e calci il portiere della squadra avversaria che giaceva a terra inerme e con le braccia intorno al capo per evitare di essere colpito alla testa” e Bono Davide che, inseguìto e raggiunto un calciatore avversario, gli sferrava un violento pugno in faccia provocandogli una temporanea perdita di conoscenza. ritenuto che la condotta provocatoria intessuta di solo linguaggio offensivo non possa giustificare una reazione impregnata di efferati atti di violenza in danno dei calciatori avversari, che hanno pur dovuto ricorrere alle cure mediche del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castelvetrano; ritenuto, altresì, che le motivazioni difensive a sostegno della società ricorrente, non sono conducenti e non possono trovare ingresso per un’eventuale riforma dei provvedimenti impugnati; acclarato che i fatti contestati esistono e sono stati giustamente rubricati e sanzionati dal Giudice di 1° esame; DELIBERA Di respingere l’appello della società A.S.D. Giovane Campobello confermando tutto quanto statuito dal Giudice Sportivo di 1° grado e, per l’effetto, disponendo l’addebito della dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €. 130,00=
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