COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Gattuso Bruno (Dirigente-Segretario A.S.D. Castronovo) Società (A.S.D. Castronovo ) Procedimento 114/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.340 del 01/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Gattuso Bruno (Dirigente-Segretario A.S.D. Castronovo) Società (A.S.D. Castronovo ) Procedimento 114/A Considerato che la Procura Federale con nota 1033 pf 09/10 del 21/10/2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F. nonché art. 4 comma 2) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 25 Gennaio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente il Sig. Gattuso Bruno. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig.Gattuso Bruno la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Castronovo l’ammenda di €. 500,00 (cinquecento)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: il Sig. Gattuso Bruno dichiara di avere sottoscritto le distinte gara quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della propria squadra su precisa indicazione e mandato della propria società. Chiede il minimo edittale della eventuale inibizione. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato e che le argomentazioni addotte a difesa non sono esimenti della responsabilità nascente dalla sottoscrizione dei relativi elenchi gara, DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig Gattuso Bruno (Dirigente-Segretario A.S.D. Castronovo) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Castronovo, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di €.300,00 (trecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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