COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Polisportiva Altofonte (PA) avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 e ammenda € 250,00 – Gara Campionato 1° Ctg/A: Giovane Campobello/Pol.Altofonte del 13/02/2011 – Comunicato Ufficiale 332/LND del 24/02/2011 Procedimento 218/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Polisportiva Altofonte (PA) avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 e ammenda € 250,00 - Gara Campionato 1° Ctg/A: Giovane Campobello/Pol.Altofonte del 13/02/2011 – Comunicato Ufficiale 332/LND del 24/02/2011 Procedimento 218/A La società A.S.D. Pol. Altofonte ha presentato appello avverso i provvedimenti riportati in epigrafe. Si duole di quanto statuito dal Giudice di primo esame e giustifica la condotta dei propri tesserati perché posta in essere nel solo intento di soccorrere i propri compagni che “subivano un’efferata ed ingiustificata aggressione” da calciatori avversari. Chiede, pertanto, la revisione dei provvedimenti impugnati. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva: invero, dalla disamina del referto arbitrale, si evince che al 48’ del s.t. un calciatore della società avversaria della ricorrente colpiva ripetutamente con calci e pugni il portiere avversario; si evince altresì che a difesa dello stesso i suddetti calciatori della società A.S.D. Pol. Altofonte posero in essere la seguente condotta censurabile: Gaglio Fabio “colpiva con un calcio nel fondoschiena un avversario”, Colombo Luca “lo colpiva con un calcio alla coscia destra”, Vitellaro Sergio “colpiva con una manata un calciatore avversario”, Badagliacca Alessandro “colpiva con un calcio al fianco un calciatore avversario”, Culella Gianluca “colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario”; tutto quanto descritto dall’arbitro nel proprio referto, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del Codice di Giustizia Sportiva gode di fede privilegiata, andava punito con l’espulsione dal terreno di giuoco dei suddetti calciatori; provvedimenti non adottati dal Direttore di gara, giustamente, perché la società si sarebbe ritrovata con sei atleti, numero insufficiente per proseguire la gara, e per salvaguardare la propria incolumità alla notifica delle espulsioni; ritenuto che i calciatori della società ricorrente, con la loro censurabile condotta, si sono resi corresponsabili, assieme agli avversari, della decisione dell’arbitro di sospendere la gara; ritenuto, altresì, che il Giudice Sportivo di 1° grado ha giustamente rubricato e sanzionato la società appellante, questa Decidente non ritiene, per i motivi esposti, di dovere riformare i provvedimenti oggetto dell’odierno appello. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello della società A.S.D. Polisportiva Altofonte così come proposto, e di addebitare la tassa reclamo, non versata, pari a €. 130,00=
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