COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Palazzolo Giovanni (Presidente A.S.D. Carini, all’epoca dei fatti) Società A.S.D. Carini (Pa) Procedimento 181/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Palazzolo Giovanni (Presidente A.S.D. Carini, all’epoca dei fatti) Società A.S.D. Carini (Pa) Procedimento 181/A Considerato che la Procura Federale con nota 4447/1570 pf 09/10 SP/dl dell’11/01/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 13) N.O.I.F. e in riferimento all’art. 8 commi 9) e 15) C.G.S., nonché art. 4 comma 1) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 15 Febbraio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Palazzolo Giovanni la inibizione per mesi sei (6); alla società A.S.D. Carini l’ammenda di €.8.000,00 (ottomila) nonché tre (3) punti di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza stagione 2010/2011”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti compiutamente descritti nella parte motiva dell’atto di deferimento (mancato adempimento dell’obbligo di cui alla decisione del Collegio Arbitrale –lodo del 20/02/2010), debitamente loro notificato, DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Palazzolo Giovanni (Presidente A.S.D. Carini, all’epoca dei fatti) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi sei (sei); alla società A.S.D. Carini, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di €.7.000,00 (settemila) nonché tre (3) punti di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza stagione 2010/2011. La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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