COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. De Luca Salvatore (Dirigente A.C.D. Folgore) Sig. Raimondo Filippo (calciatore A.C.D. Folgore, all’epoca dei fatti) Società A.C.D. Folgore Milazzo – matricola 70439 (Me) Procedimento 183/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. De Luca Salvatore (Dirigente A.C.D. Folgore) Sig. Raimondo Filippo (calciatore A.C.D. Folgore, all’epoca dei fatti) Società A.C.D. Folgore Milazzo - matricola 70439 (Me) Procedimento 183/A Considerato che la Procura Federale con nota 4921/948 pf 09/10 GT/dl del 25/01/2011 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione all’art. 39 commi 1) e 2) N.O.I.F. e art. 10 comma 2) e 4) C.G.S., nonché art. 4 comma 2) C.G.S. Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 15 Febbraio 2011 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta è presente nessuna delle parti deferite. Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. De Luca Salvatore la inibizione per mesi sei (6); al calciatore Raimondo Filippo la squalifica, a tutti gli effetti, per mesi due (2); alla società A.C.D. Folgore Milazzo l’ammenda di €.2.000,00 (duemila)”. Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: la società A.C.D. Folgore Milazzo ha prodotto memoria difensiva dove, ammettendo la violazione posta in essere, però, in buona fede, si affida al giudizio di questa Commissione Disciplinare. Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti compiutamente descritti nella parte motiva dell’atto di deferimento, debitamente loro notificato, DELIBERA Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. De Luca Salvatore (Dirigente A.C.D. Folgore Milazzo) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi sei (6); al Sig. Raimondo Filippo (calciatore A.C.D. Folgore Milazzo, all’epoca dei fatti) la squalifica, a tutti gli effetti, per mesi due (2); alla società A.C.D. Folgore Milazzo, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di €.1.500,00 (millecinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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