COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale U.S.D. Sfarandina (Me) avverso squalifica del calciatore Franchina Rocco Andrea per tre gare – Gara campionato 2^ cat./D: Novara di Sicilia/U.S.D. Sfarandina del 20/02/2011 – Comunicato Ufficiale 332 LND del 24/02/2011 Procedimento 219/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
U.S.D. Sfarandina (Me) avverso squalifica del calciatore Franchina Rocco Andrea per tre gare – Gara campionato 2^ cat./D: Novara di Sicilia/U.S.D. Sfarandina del 20/02/2011 – Comunicato Ufficiale 332 LND del 24/02/2011
Procedimento 219/A
L’arbitro della gara a margine riferisce in modo laconico che al 33’ del II° tempo il Franchina Rocco colpiva un avversario con una gomitata al volto. Il Giudice Sportivo di primo esame squalificava il calciatore per tre gare con la seguente motivazione: “per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario”. La società U.S.D. Sfarandina ha presentato appello nell’intento di avere ridotta la suddetta squalifica, asserendo che la gomitata fu il risultato di un istintivo allargamento del braccio senza alcuna volontarietà.
La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva:
dalla lettura del referto arbitrale non si evince né la dinamica, né se vi furono conseguenze fisiche al calciatore colpito dalla gomitata. Il che fa propendere questa Giudicante che l’atto contestato fu un mero e spontaneo movimento del braccio nell’intento di colpire il pallone e non vi fu volontarietà;
alla luce di ciò, questa Decidente ritiene di potere riformare “in melius” il provvedimento impugnato dalla società U.S.D. Sfarandina;
P.Q.M.
DELIBERA
Di determinare in due gare la squalifica del calciatore Franchina Rocco Andrea (U.S.D. Sfarandina), e, per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo.
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