COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C. Stella d’Oriente (PA) avverso squalifica calciatore Oliveri Riccardo per 3 gare – Gara Campionato Giovanissimi Regionali/C: Stella d’Oriente/Eurocalcetto del 21-02-2011 – Comunicato Ufficiale 336/sgs 74 del 25/02/2011 Procedimento 221/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C. Stella d’Oriente (PA) avverso squalifica calciatore Oliveri Riccardo per 3 gare - Gara Campionato Giovanissimi Regionali/C: Stella d’Oriente/Eurocalcetto del 21-02-2011 – Comunicato Ufficiale 336/sgs 74 del 25/02/2011 Procedimento 221/A Ricorre ritualmente la società A.C. Stella d’Oriente avverso la squalifica per 3 gare del proprio calciatore Oliveti Riccardo. La ricorrente, nel dichiarare il pentimento del proprio tesserato, ne riconosce un’irresponsabile reazione al fallo subito. Chiede la riduzione della squalifica. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva: riferisce l’arbitro nel suo rapporto che l’Oliveri, avendo subito un fallo da un calciatore avversario, si rialzò reagendo con le mani al collo dello stesso spingendolo e colpendolo al petto (l’arbitro non riferisce come); confermato che il fatto contestato e censurato esiste ed è stato consumato, ma che lo stesso non ha comportato conseguenze e danni fisici di alcuna natura, questo Organo Giudicante ritiene di riformare come in dispositivo il provvedimento impugnato. P.Q.M. DELIBERA Di determinare in due gare la squalifica al calciatore Oliveri Riccardo (A.C. Stella d’Oriente) e, per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo.
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