COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Akragas Calcio (Ag) avverso squalifica per otto gare del calciatore Spina Gabriel – Gara Eccellenza/A: Casteldaccia/Akragas Calcio del 19/02/2011 – Comunicato Ufficiale 332 LND del 24/02/2011 Procedimento 223/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Akragas Calcio (Ag) avverso squalifica per otto gare del calciatore Spina Gabriel – Gara Eccellenza/A: Casteldaccia/Akragas Calcio del 19/02/2011 – Comunicato Ufficiale 332 LND del 24/02/2011 Procedimento 223/A Avverso il superiore provvedimento ricorre ritualmente la società A.S.D. Akragas Calcio la quale, pure riconoscendo il comportamento antisportivo e censurabile del proprio tesserato, ritiene eccessiva la sanzione determinata dal Giudice di primo esame soprattutto in relazione alla giovane. Chiede pertanto la ricorrente un benevole esame del provvedimento sanzionatorio impugnato per una sua congrua riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva che le azioni poste in essere dal calciatore Spina Gabriel, nei confronti di un avversario, sono state antisportive, violente e altamente offensive della dignità umana. Tale considerazione condurrebbe ad un rigetto del ricorso in esame. Tuttavia questo Organo di Disciplina Sportiva, in relazione alla giovane età del calciatore e auspicando che questi per l’avvenire sappia prendere piena coscienza degli obblighi regolamentari previsti dalle Norme Federali, ritiene di commisurare le sanzioni come da dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare in sei gare la squalifica a carico del calciatore Spina Gabriel (A.S.D. Akragas Calcio) e, per l’effetto, di addebitare tassa reclamo.
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