COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Letojanni (Ct) avverso squalifica calciatore Panebianco Alessandro fino al 31 ottobre 2011- Gara 2^ categoria/F: S.Alfio/Letojanni del 20 febbraio 2011- Comunicato Ufficiale 332 LND del 24 febbraio 2011 Procedimento 226/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Letojanni (Ct) avverso squalifica calciatore Panebianco Alessandro fino al 31 ottobre 2011- Gara 2^ categoria/F: S.Alfio/Letojanni del 20 febbraio 2011- Comunicato Ufficiale 332 LND del 24 febbraio 2011 Procedimento 226/A Propone rituale appello la società A.S.D. Letojanni in ordine alla squalifica inflitta al proprio tesserato, ritenendola eccessiva e poco rispecchiante i fatti accaduti nel terreno di giuoco, e ne chiede pertanto l’annullamento o la riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale letti gli atti di gara osserva che il comportamento tenuto dal calciatore è stato descritto nel referto arbitrale in maniera precisa e puntuale e se ne ravvisano gli estremi per il provvedimento preso dal giudice di primo esame. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto dalla società A.S.D. Letojanni e, per l’effetto, di addebitare la dovuta tassa reclamo, non versata, pari a €.130,00=
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