COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Pro Catania (Ct) avverso delibera Giudice Sportivo di primo grado – Gara campionato Regionale Allievi Cibali/Pro Catania del 13/02/2011 – Comunicato Ufficiale 336 SGS del 25/02/2011 Procedimento 227/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.354 del 08/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Pro Catania (Ct) avverso delibera Giudice Sportivo di primo grado – Gara campionato Regionale Allievi Cibali/Pro Catania del 13/02/2011 – Comunicato Ufficiale 336 SGS del 25/02/2011 Procedimento 227/A La società interessata propone appello avverso i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo a margine della gara sopra indicata. Deduce a difesa che il calciatore Giuffrida Danilo, nato il 19/08/1994, ha partecipato in posizione regolare alla gara di che trattasi. Infatti lo stesso, sebbene prima svincolato, successivamente è stato ritesserato dalla stessa società Pro Catania a fare data dal 12/02/2011. Ciò è comprovato sia dalla richiesta di ritesseramento avanzata presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Sicilia, sia dal cartellino n°208548 rilasciato dal predetto Ufficio Tesseramenti in data 12/02/2011, sempre in favore della società odierna ricorrente. Chiede pertanto l’annullamento del giudicato di primo grado, oggi impugnato, con la statuizione di dare atto del risultato conseguito in campo in ordine alla gara in esame. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti di gara, ha curato gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Sicilia, accertamenti che concludono di dichiarare regolare la partecipazione alla gara di che trattasi del calciatore Giuffrida Danilo. Quanto sopra osservato è convalidato dai documenti acquisiti agli atti. Ciò posto, DELIBERA Di annullare totalmente il giudicato assunto in primo esame dando atto del risultato conseguito in campo in ordine alla gara campionato Regionale Allievi Cibali/Pro Catania del 13/02/2011. Per l’effetto, non si addebita tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it