COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.S.D. Villagrazia (Pa) avverso delibera del Giudice Sportivo – Gara campionato 1^ cat./B: Rangers/Villagrazia del 15/01/2011 – Comunicato Ufficiale 296 del 03/02/2011 Procedimento 185/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.S.D. Villagrazia (Pa) avverso delibera del Giudice Sportivo – Gara campionato 1^ cat./B: Rangers/Villagrazia del 15/01/2011 – Comunicato Ufficiale 296 del 03/02/2011 Procedimento 185/A Il Giudice Sportivo, in ordine alla gara in epigrafe indicata, ha respinto il ricorso prodotto dalla società A.C.S.D. Villagrazia per vizio procedurale, stante che la società interessata, non aveva inviato copia del reclamo, come dovuto, alla società consorella. L’odierna opponente sostiene, invece, e dà prova, di avere ottemperato agli obblighi procedurali, ritenuti dal Giudice di primo grado come non eseguiti. Allega, all’uopo, i rapporti di trasmissione telefax di invio, contestualmente alla controparte, del reclamo prodotto innanzi il Giudice Sportivo. Per questi motivi questo Organo di Giustizia Sportiva: Rimette gli atti al Giudice Sportivo perché lo stesso emetta tutti i consequenziali provvedimenti esaminando nel merito il ricorso presentato in primo esame dalla odierna ricorrente.
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