COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.C.D. Paternò 2004, suo Presidente pro-tempore Sig. Licciardello Maurizio e n.22 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di Eccellenza 2009/2010 Procedimento 200/A-01

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.C.D. Paternò 2004, suo Presidente pro-tempore Sig. Licciardello Maurizio e n.22 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di Eccellenza 2009/2010 Procedimento 200/A-01 Con nota del 21/01/2011, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori. In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.22 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva che può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto mancando agli atti del competente Organo Federale la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende dalle precise norme di legge vigenti prima indicate. I calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria. Si ritiene, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita e che nella fattispecie può quantificarsi in €.50,00 per ciascun tesserato non sottoposto alla prescritta visita medica. Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che all’udienza dell’08/03/2011 non sono comparsi i deferiti, ricevute memorie difensive dalle quali emerge: che il calciatore Passiglia Maurizio si è sottoposto alla prescritta visita medica il giorno 30/09/2009 (certificato in atti); che il calciatore Colonna Vincenzo Stefano si è sottoposto alla prescritta visita medica il giorno 08/09/2009 (certificato in atti); che quanto dichiarato a difesa dal calciatore Condorelli Francesco (memorie in atti) non lo esime dalla personale responsabilità di avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria; in assenza di ulteriori memorie di difese; DELIBERA In accoglimento del proposto deferimento, di infliggere alla società A.C.D. Paternò 2004, l’ammenda di €.1.000,00 (mille); di inibire il suo Presidente pro-tempore Sig. Licciardello Maurizio a tutto il 30/06/2011; di infliggere ai calciatori Benfatto Paolo, Carastro Antonino, Condorelli Francesco, Cunsulo Marco, D’Ambrosio Daniele, Finocchiaro Claudio, Fiorello Salvatore, Gulisano Michael, Leanza Salvatore, Leoncavallo Federico, Licandri Angelo, Lo Verso Marco, Maddaloni Antonio, Magri Francesco, Meo Ivan, Mirabito Antonino, Orto Luca Simone, Panebianco Adriano, Rapisarda Vincenzo, Sinatra Salvatore Federico, tutti già tesserati per la società A.C.D. Paternò 2004, l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza del prescritto certificato medico; di non darsi luogo a procedere nei confronti dei calciatori Colonna Vincenzo Stefano e Passiglia Maurizio. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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