COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Atletico Riposto, suo Presidente pro-tempore Sig. D’Amico Nicola e n.21 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di Promozione 2009/2010 Procedimento 200/A-11

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico Soc. A.S.D. Atletico Riposto, suo Presidente pro-tempore Sig. D’Amico Nicola e n.21 calciatori per violazione art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., per mancata sottoposizione dei propri tesserati a visita medica, giusta Legge Reg. Siciliana 30/12/2000 n.36 e D.M. 13/05/1995. Campionato di Promozione 2009/2010 Procedimento 200/A-11 Con nota del 21/01/2011, debitamente inviata ai singoli interessati, il Presidente Federale F.I.G.C., esperiti gli opportuni accertamenti, ha rilevato che gli odierni deferiti non hanno ottemperato all’obbligo sancito dall’art.43, commi 1,2,3 N.O.I.F., sebbene ne avessero affermato l’avvenuto assolvimento con contestuale richiesta di tesseramento dei calciatori. In particolare la Società ed il suo Presidente sono stati deferiti innanzi questo Organo di Giustizia per non avere sottoposto n.21 calciatori, in dispositivo nominativamente identificati, a visita medica finalizzata all’accertamento dell’idoneità sportiva ed agonistica. I calciatori sono stati deferiti per avere partecipato a gare di campionato in assenza della certificazione obbligatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e ritenuta la natura documentale del deferimento, osserva che può acclararsi la responsabilità dei soggetti deferiti per quanto loro ascritto mancando agli atti del competente Organo Federale la prova dell’avvenuto possesso della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva ed agonistica dei tesserati in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, discende dalle precise norme di legge vigenti prima indicate. I calciatori in argomento devono rispondere della violazione dell’art.1 comma 1 S.G.S., avendo accettato di tesserarsi o di partecipare a gare in assenza della certificazione obbligatoria. Si ritiene, in ordine alla quantificazione della sanzione, che alla società può essere inflitta un’ammenda che, nella sua misura, tenga conto sia del campionato di militanza che del numero dei calciatori non sottoposti a visita e che nella fattispecie può quantificarsi in €.50,00 per ciascun tesserato non sottoposto alla prescritta visita medica ed in €.25,00 per ciascun tesserato sottoposto alla prescritta visita medica con notevole ritardo in relazione all’inizio del campionato 2009/2010. Ciò premesso, questa Decidente, contestato ritualmente l’addebito, rilevato che all’udienza dell’08/03/2011 non sono comparsi i deferiti, ricevute memorie difensive dalle quali emerge: che i calciatori Bonanno Daniele, Carbonaro Andrea, Carbonaro Antonino, Cartella Massimo, Finocchiaro Marco, Greco Raffaele, Lo Certo Giuseppe, Magro Gianluca, Maugeri Gianluca, Sciuto Anthony, Ventaloro Andrea, Zappalà Lucio, si sono sottoposti alla prescritta visita medica entro il mese di settembre 2009 (certificati in atti); che i calciatori Coppa Marco, Demestri Carlo, Foti Fabrizio, Nirelli Giulio, Palazzolo Francesco, Russo Maurizio, Savoca Valerio, Vadalà Davide, si sono sottoposti alla prescritta visita medica nel mese di gennaio 2010 (certificati in atti) e pertanto con notevole ritardo in relazione all’inizio del campionato 2009/2010; che per il calciatore Spartà Simone è stato presentato certificato di visita medica recante data 23/11/2010, pertanto valevole per la corrente stagione sportiva, che non è esimente degli addebiti contestati relativi alla stagione 2009/2010; in assenza di ulteriori memorie di difese; DELIBERA In accoglimento del proposto deferimento, di infliggere alla società A.S.D. Atletico Riposto, l’ammenda di €.250,00 (duecentocinquanta); di inibire il suo Presidente pro-tempore Sig. D’Amico Nicola a tutto il 30/06/2011; di infliggere ai calciatori Coppa Marco, Demestri Carlo, Foti Fabrizio, Nirelli Giulio, Palazzolo Francesco, Russo Maurizio, Savoca Valerio, Spartà Simone, Vadalà Davide, tutti già tesserati per la società A.S.D. Atletico Riposto, l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza del prescritto certificato medico; di non darsi luogo a procedere nei confronti dei calciatori Bonanno Daniele, Carbonaro Andrea, Carbonaro Antonino, Cartella Massimo, Finocchiaro Marco, Greco Raffaele, Lo Certo Giuseppe, Magro Gianluca, Maugeri Gianluca, Sciuto Anthony, Ventaloro Andrea, Zappalà Lucio. Il presente provvedimento va comunicato alle parti interessate ed alla Presidenza della F.I.G.C.
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