COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.P.D. M.F. Strasatti (TP) avverso squalifica calciatore Perdichizzi Claudio per 4 gare – Gara Campionato Promozione/A: Pro Favara 1984/ A.P.D. M.F. Strasatti del 02/03/2011 – Comunicato Ufficiale 349/LND del 04/03/2011. Procedimento 233/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.P.D. M.F. Strasatti (TP) avverso squalifica calciatore Perdichizzi Claudio per 4 gare - Gara Campionato Promozione/A: Pro Favara 1984/ A.P.D. M.F. Strasatti del 02/03/2011 – Comunicato Ufficiale 349/LND del 04/03/2011. Procedimento 233/A La società A.P.D. M.F. Strasatti ha presentato appello avverso il provvedimento riportato in epigrafe. Si duole di quanto statuito dal Giudice di primo esame ritenendo spropositata la squalifica per 4 gare a carico del calciatore in epigrafe rispetto ai fatti accaduti. Riconosce il comportamento deprecabile del calciatore nei confronti del Direttore di gara e del suo assistente, ma giudica solo un mero fallo di giuoco, e non condotta violenta nei confronti di avversario, quella tenuta dal proprio tesserato di cui l’odierno appello. Chiede, pertanto, in via principale, l’annullamento del provvedimento impugnato, in subordine la sua riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva: dalla lettura del rapporto dell’assistente arbitro, si evince chiaramente che il calciatore Perdichizzi Claudio, a gioco fermo, colpiva con la suola della scarpa e con la gamba tesa, la tibia di un calciatore avversario; sono altresì descritte, anche nel rapporto dell’Arbitro, le condotte offensive ed irriguardose tenute dallo stesso Perdichizzi nei loro confronti all’atto dell’espulsione; i fatti contestati e censurabili, sicuramente esistono e sono stati rubricati e puniti dal Giudice Sportivo di primo grado; acclarato che il calcio prima descritto non ha causato danno alcuno, questo Organo giudicante ritiene di potere riformare “in melius” il provvedimento impugnato dall’odierna ricorrente come riportato in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA Di determinare in 3 gare la squalifica al calciatore Perdichizzi Claudio della società M.F. Strasatti e per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
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