COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Nuova Partanna (TP) – avverso perdita della gara e ammenda € 200,00 – gara Campionato seconda categoria /A: Nuova Partanna/Calcio Avvenire del 27/02/2011 – Comunicato Ufficiale 344 LND del 03/03/2011. Procedimento 234/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ASD Nuova Partanna (TP) – avverso perdita della gara e ammenda € 200,00 – gara Campionato seconda categoria /A: Nuova Partanna/Calcio Avvenire del 27/02/2011 - Comunicato Ufficiale 344 LND del 03/03/2011. Procedimento 234/A Contro il provvedimento del Giudice Sportivo indicato in epigrafe, propone appello la società Nuova Partanna perché ritiene totalmente non veritiere le dichiarazioni rese dall’Arbitro. Sostiene la ricorrente che nessun tifoso ha cercato di forzare i cancelli del campo e che nessun calciatore ha avuto un comportamento aggressivo contro il Direttore di gara tale da determinare la sospensione della partita con conseguente perdita della stessa. Chiede, pertanto, la ricorrente la ripetizione della partita e la riduzione dell’ammenda. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti ufficiali di gara e valutati i motivi addotti a difesa della società Calcio Avvenire, osserva che quanto sostenuto dalla società appellante non trova riscontro su quanto scritto nel proprio referto dal Direttore di gara che, per consolidata giurisprudenza, gode di fede privilegiata. Quanto statuito dal Giudice Sportivo è stato giustamente sanzionato atteso che la condotta posta in essere dai tifosi della società Nuova Partanna e dai suoi tesserati è stata chiaramente descritta, senza postulazione di dubbio alcuno, dall’arbitro il quale, valutato che la situazione determinatasi appariva pregiudizievole per l’incolumità propria e per i calciatori della società Calcio Avvenire, decideva per la sospensione della partita. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello come sopra proposto confermando in toto quanto statuito dal giudice di primo esame e, per l’effetto, di incamerare la tassa versata di € 130,00.
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