COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Usa Sport Caltagirone (CT) avverso squalifiche calciatori Avila Christian per 4 gare e Averna Giuseppe per 3 gare – Campionato Allievi Regionali Fascia “b” gara: Misterbianco Calcio-Usa Sport Caltagirone del 02/03/2011 – Comunicato Ufficiale 348/sgs del 04/03/2011 Procedimento 236/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.367 del 15/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Usa Sport Caltagirone (CT) avverso squalifiche calciatori Avila Christian per 4 gare e Averna Giuseppe per 3 gare - Campionato Allievi Regionali Fascia “b” gara: Misterbianco Calcio-Usa Sport Caltagirone del 02/03/2011 – Comunicato Ufficiale 348/sgs del 04/03/2011 Procedimento 236/A Ricorre ritualmente la società A.S.D. Usa Sport Caltagirone avverso i provvedimenti riportati a margine. La ricorrente nel riconoscere la fede privilegiata di cui godono i rapporti degli arbitri, dopo una soggettiva difesa dei propri tesserati, chiede la riduzione delle squalifiche comminate dal giudice di primo esame. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva che dalla lettura del referto arbitrale, invero, compare il contegno offensivo e irriguardoso posto in essere, a fine gara, dai calciatori Avila ed Averna nei suoi confronti; E’ acclarato il censurabile contegno assunto dai suddetti nei confronti del direttore di gara da ritenersi giustamente rubricato dal Giudice Sportivo di 1° grado. E’ altresì rilevato che la condotta addebitabile al calciatore Averna Giuseppe è meritevole di censura così come statuito dal Giudice di primo esame, mentre quella addebitabile al calciatore Avila Christian va rubricata sempre come condotta particolarmente irriguardosa il cui provvedimento a carico è specificato come in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA Di determinare in 3 gare la squalifica a carico del calciatore Avila Christian e di confermare la squalifica a carico del calciatore Averna Giuseppe, entrambi della società A.S.D. Usa Sport Caltagirone. Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it