COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 22/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.C.D. Città di Vittoria 2007 – avverso squalifica calciatore Privitera Santo per otto gare – Gara Eccellenza/B: Ragusa – Città di Vittoria del 06 marzo 2011 – Comunicato Ufficiale 359 LND del 10 marzo 2011 Procedimento 245/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.380 del 22/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.C.D. Città di Vittoria 2007 – avverso squalifica calciatore Privitera Santo per otto gare - Gara Eccellenza/B: Ragusa - Città di Vittoria del 06 marzo 2011 - Comunicato Ufficiale 359 LND del 10 marzo 2011
Procedimento 245/A
Il calciatore Privitera Santo veniva squalificato con la seguente motivazione: “per grave contegno irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, per averlo spintonato con forza nonché per averne stretto con forza le braccia provoca un vistoso arrossamento”.
Contro il provvedimento ricorre la società A.C.D. Città di Vittoria 2007 perché sostiene la ricorrente che anche da referto arbitrale non si intravede tanto livore e violenza da parte del calciatore Privitera Santo.
Chiede, pertanto, una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare Territoriale letti i motivi di ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara, preliminarmente osserva che l’appello è stato proposto oltre il termine previsto dell’articolo 46 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva; pertanto, non si procede all’esame di merito dello stesso atto di opposizione e
P.Q.M.
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile l’appello e per l ’effetto di addebitare la relativa tassa di € 130,00
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